Sanzioni per tardiva emissione fattura elettronica

Nel recente Telefisco è stato chiarito che la riduzione della sanzione prevista nel periodo transitorio nel caso in cui la fattura elettronica sia trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica successiva a quella di riferimento, non si applica in relazione all’eventuale tardivo versamento dell’imposta dovuta.
Nel periodo transitorio del primo semestre 2019, esteso, per i soggetti passivi IVA mensili sino al 30/9/2019, pur restando ferme le attuali disposizioni che prevedono che la fattura immediata debba essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, vengono azzerate o ridotte le sanzioni, nell’ipotesi in cui la trasmissione, pur tardiva, sia eseguita entro i termini, rispettivamente, della liquidazione periodica di riferimento o di quella successiva.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito a Telefisco che nell’ipotesi in cui un’operazione sia effettuata da un soggetto passivo IVA “mensile” il 21/2/2019 e il documento venga trasmesso al Sistema di Interscambio il 13/4/2019, vale a dire oltre il termine per la liquidazione periodica di febbraio, ma entro quella successiva, la disposizione agevolativa relativa alla riduzione delle sanzioni è applicabile esclusivamente sulle sanzioni relative alla tardiva emissione della fattura, ma non a quelle previste per l’omesso versamento dell’imposta. Naturalmente in tale fattispecie resta la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
La ratio della riduzione delle sanzioni nel periodo transitorio è connessa, infatti, con l’intento di non differire l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, riducendo gli effetti dei possibili ritardi di trasmissione conseguenti a problematiche tecniche. Per tale motivo essa non può avere influenza sui termini di versamento che restano ancorati all’esigibilità dell’imposta.
In sostanza, quindi, il soggetto passivo dovrebbe generare la fattura nel momento in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi si considera effettuata, inserendo tale data all’interno del file fattura, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in altra occasione.
Se, per qualsiasi motivo, la fattura venisse trasmessa, oppure emessa, successivamente, seppur entro i termini sopra descritti, si renderebbe applicabile l’azzeramento o l’attenuazione delle sanzioni per effetto delle disposizioni previste dall’art. 10 del DL 119/2018.
Lo stesso soggetto passivo, pur non avendo ancora trasmesso il documento, dovrebbe peraltro considerare che, in seguito all’effettuazione dell’operazione, l’imposta risulta esigibile e, quindi, deve essere computata nella liquidazione periodica di riferimento.
Da un punto di vista pratico ciò potrebbe comportare la conseguenza che, al fine di prevenire l’applicazione delle sanzioni, il soggetto passivo verserebbe l’imposta in anticipo rispetto alla data di trasmissione della fattura.
L’impostazione fornita dall’Amministrazione finanziaria spinge ad emettere, e trasmettere, la fattura elettronica entro i termini della liquidazione periodica cui si riferisce l’operazione; in caso contrario, infatti, si dovrebbe fare ricorso al ravvedimento operoso, applicando differentemente la sanzione per il ritardo di emissione rispetto a quella per l’omesso versamento.

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