Onorario di CTU e split payment

La recente circolare n. 9/E del 07.05.2018 dell’Agenzia delle Entrate affronta la questione se per il soggetto obbligato al pagamento del compenso del CTU (Consulente tecnico d’ufficio) debba o meno trovare applicazione la disciplina dello split payment ed arriva a concludere che risulta inapplicabile il regime della scissione dei pagamenti.
Nell’affrontare tale tematica l’Agenzia delle Entrate introduce una novità non di poco conto per chi svolge l’attività professionale di ausiliario del giudice venendo ad affermare che “con riguardo ai compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal CTU, si è dell’avviso, pertanto, che titolare passivo del rapporto di debito sia la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico. Tale soggetto, è tenuto, in base al provvedimento del Giudice – che costituisce titolo esecutivo – al pagamento del compenso per prestazioni professionali rese, al di fuori del sinallagma commissione-prestazione, a favore dell’Amministrazione della giustizia, committente non esecutrice del pagamento. Ne consegue che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell’Amministrazione della giustizia (cfr. Circolare n. 9 del 1982), in cui si evidenzi, tuttavia, che la “solutio”, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”.
Pertanto il CTU deve emettere fattura nei confronti del Tribunale e non più della parte che effettua il pagamento dell’onorario che non potrà detrarre quanto corrisposto al CTU a titolo di Iva.

6 commenti
  1. Iurlo Domenico
    Iurlo Domenico dice:

    Atteso che il CTU deve emettere fattura nei confronti del Tribunale e non più della parte che effettua il pagamento dell’onorario che non potrà detrarre quanto corrisposto al CTU a titolo di Iva.
    Si chiede se tale adempimento (fattura da inviare al Tribunale) è applicabile anche nei casi di mancata esposizione dell’IVA, COME PER IL REGIME FORFETARIO.

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      • fabio
        fabio dice:

        Per il regime forfetario, la fattura da emettere nei confronti del Tribunale va fatta in cartaceo come sempre oppure in modalità elettronica? In quest’ultimo caso sorgerebbe il problema della continuità della numerazione delle fatture con quelle già emesse in cartaceo….

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  2. Claudia
    Claudia dice:

    Io emetto fattura nei confronti del Tribunale specificando che l’onere del pagamento è in capo al creditore procedente (nel caso di esecuzioni immobiliari) come individuato dal decreto di liquidazione. Bene fatto questo io come faccio a farmi pagare dal creditore procedente? Cosa rilascio come prova del debito che vanto nei loro confronti? Una copia del decreto di liquidazione e copia della fattura elettronica al tribunale? Fiscalmente è sufficiente per giustificare un loro pagamento?

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    • Stefano Bonaldo
      Stefano Bonaldo dice:

      la posizione dell’Agenzia delle Entrate ha creato molti problemi che i Tribunali stanno cercando di risolvere.
      Allo stato attuale non c’è un comportamento uniforme.
      Ritengo che il decreto di liquidazione del compenso del CTU accompagnato dalla fattura elettronica emessa nei confronti del Tribunale unitamente al pagamento su canale bancario con specificazione della causale del pagamento siano sufficienti per la deducibilità del costo in capo al soggetto obbligato al pagamento.
      Maggiori problemi vi sono per la detraibilità dell’iva.

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