Chiarimenti sul regime forfetario

L’Agenzia delle Entrate, nel corso del recente Telefisco, ha fornito alcuni chiarimenti sul regime forfetario riguardanti, in particolare, il passaggio tra regimi, il possesso di partecipazioni in società a responsabilità limitata ed il superamento della soglia di ricavi e compensi di euro 65.000.
PASSAGGIO TRA REGIMI
Il contribuente che ha optato per il regime di contabilità ordinaria può applicare il regime agevolato dal 2019, nel caso in cui abbia i requisiti necessari, in quanto il vincolo triennale derivante dall’opzione viene meno.
Per il contribuente in regime di contabilità semplificata, invece, il passaggio al regime forfetario può avvenire a prescindere dal decorso del triennio di durata dell’opzione in quanto “il contribuente passa da un regime naturale ad altro regime naturale”.
POSSESSO DI PARTECIPAZIONI IN SRL
Una delle cause di esclusione dal regime forfetario è il controllo di una società a responsabilità limitata che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma individuale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per accedere al regime agevolato dal 2019, è necessario che la partecipazione di controllo sia stata ceduta entro il 31/12/2018, dovendosi rimuovere tale causa ostativa nell’anno precedente a quello di applicazione del regime.
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI
Nel caso di superamento della soglia di ricavi e compensi di euro 65.000, è stato confermato che tale situazione determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo e indipendentemente dalla misura dello sforamento.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.