Tassazione agevolata degli utili reinvestiti

Il decreto legge “Crescita”, attualmente all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge, riscrive in modo integrale la disciplina della cosiddetta “mini IRES”, abrogando le norme introdotte dalla Legge di bilancio 2019, che non vengono a trovare mai concreta applicazione.

Rispetto a quest’ultima, la nuova disciplina, pur limitando il risparmio d’imposta, tuttavia semplifica il procedimento di calcolo, prevedendo quale presupposto il solo accantonamento di utili a riserva, e non più l’effettuazione di investimenti e/o l’incremento dell’occupazione.

L’agevolazione riguarda sia i soggetti IRES che gli imprenditori individuali, le snc e le sas, purché in contabilità ordinaria.

L’agevolazione comporta l’assoggettamento ad IRES con un’aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserve disponibili, se realizzati a decorrere dall’esercizio in corso al 31/12/2018, nel limite dell’incremento di patrimonio netto.

La riduzione dell’aliquota IRES è scaglionata negli anni ed è pari al:

•               22,5% per il 2019;

•               21,5% per il 2020;

•               21% per il 2021;

•               20,5% dal 2022 e tale aliquota è quella a regime.

Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze detterà le disposizioni attuative della nuova agevolazione.

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