Nuovi obblighi per gli organi di controllo

Il nuovo Codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/2/2019 ed entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta, ad eccezione di alcune disposizioni che entreranno in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Tra le principali novità riguardanti amministratori e sindaci che saranno applicabili dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione vi sono nuovi obblighi in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione.
I suddetti soggetti sono ora tenuti a:
– verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione;
– segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi. Qualora l’impresa non adotti adeguati rimedi successivamente alla segnalazione giunta dall’organo di controllo, quest’ultimo sarà tenuto ad attivare la procedura di allerta “esterna”, attraverso una segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa. Si evidenzia che la tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi rappresenta una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo.
Vi sono poi alcune misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente un’istanza di composizione assistita della crisi all’organismo di composizione, oppure direttamente la domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Tali misure premiali sono le seguenti:
– riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione;
– riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza all’organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa;
– riduzione della metà, nell’ambito dell’eventuale procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi;
– possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l’organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al P.M.;
– inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti i casi in cui si attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti;
– non punibilità penale per tutti i reati di bancarotta, per fatti antecedenti l’assunzione tempestiva dell’iniziativa e sempreché il danno sia di speciale tenuità;
– previsione – ai fini penali – di una circostanza attenuante qualora il danno non sia di speciale tenuità, ma comunque di ammontare non superiore a 2 milioni di euro e risulti all’atto dell’apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che consenta il soddisfacimento di almeno un 1/5 dell’ammontare dei crediti chirografari.
E’ stato inoltre riformulato l’art. 2477 del codice civile che modifica i presupposti in presenza dei quali sarà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.
Tale adempimento, in particolare, sarà necessario qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di cui al presente punto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei suddetti limiti.
Le società cui si applicano tali nuove norme hanno nove mesi di tempo dall’entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario, l’atto costitutivo o lo statuto. Le nuove norme entreranno in vigore, come previsto nelle norme transitorie e finali di cui all’art. 389, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 16 marzo 2019.

1 commento
  1. Simone Brancozzi
    Simone Brancozzi dice:

    E molto di piu ancora perche l azienda non potra essere controllata con gli indici. Se riscontri la crisi dagli indici é perche la crisi c’è gia stata in quanto il bilancio misura a posteriori. Allora occorre un cruscotto di misuratori che misuri non i numeri ma le azioni che determinano i numeri http://www.cruscottodicontrolli.it il primo ed unico software cloud basato sulla balanced scorecard di kaplan e norton che misura il futuro delle aziende http://www.cruscottodicontrollo.it . Va da se che tutti i sistemi informativi delle aziende oggetto di recisione dovranno essere integrati con il cruscotto e con il piano strategico.

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