Definizione dei processi verbale di constatazione
Con un recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità attuative per la definizione dei processi verbali di constatazione di cui al decreto legge sulla “pace fiscale” e sono stati altresì istituiti i codici tributo per i relativi pagamenti.
I processi verbali di constatazione consegnati al contribuente entro il 24/10/2018 possono essere definiti se si accettano integralmente i rilievi ivi indicati e si ottiene il solo stralcio di interessi e sanzioni.
Si deve trattare di violazioni in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute, addizionali e contributi previdenziali.
La definizione viene inibita in caso di notifica, al 24/10/2018, di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio.
Se i rilievi concernono diversi periodi d’imposta, il contribuente può scegliere quali definire, a condizione che venga accettato qualsiasi rilievo su tutti i tributi inerenti all’annualità oggetto di definizione.
Si ritiene che:
– se l’accertamento è stato notificato entro il 24/10/2018, e riguarda uno o più periodi d’imposta oggetto di un precedente verbale, la definizione è ammessa per le restanti annualità, a prescindere dal fatto che l’accertamento sia stato oggetto di adesione o sia stato impugnato;
– se l’accertamento è stato notificato dopo il 24/10/2018, non osta alla definizione, anche se riguardasse tutti i periodi d’imposta oggetto del verbale.
Nel caso in cui alcuni rilievi contenuti nel verbale siano stati ravveduti la definizione avviene per i restanti.
Ai fini dell’adesione al verbale, sono irrilevanti gli accadimenti successivi al 24/10/2018; pertanto, salvo il perfezionamento di atti di adesione o la formazione di giudicati, il verbale rimane definibile anche se il contribuente ha presentato ricorso contro l’accertamento, istanza di adesione o memorie successive al verbale; sono parimenti irrilevanti eventuali atti istruttori degli uffici, quali inviti a comparire e questionari.
Non sono stati approvati modelli dichiarativi appositi per la definizione del verbale.
Entro il 31/5/2019 occorre presentare la dichiarazione o le dichiarazioni inerenti all’imposta oggetto di rilievo, quindi il modello UNICO/REDDITI, IRAP, IVA, 770 ed è necessario barrare la casella “Correttiva nei termini”, anche se si tratta di omessa dichiarazione.
Entro la medesima data è necessario pagare la prima rata o tutte le somme.
I termini di accertamento delle annualità oggetto di verbali definibili sino al 31/12/2015 sono prorogati di due anni
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