E’ legittimo contabilizzare il leasing col metodo finanziario

Con sentenza del 9/10/2018 la Commissione Tributaria Regionale Lombardia ha stabilito l’illegittimità dell’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione i componenti negativi di reddito dedotti da una società che ha modificato il criterio di rilevazione di alcuni contratti di leasing.
Nello specifico la società, che redigeva il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e ai principi contabili nazionali, ha attuato tale modifica con il passaggio dal metodo patrimoniale, previsto dai principi OIC, al metodo finanziario, criterio proprio dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Secondo i giudici, nel caso di specie, la modifica del criterio di rilevazione non era stata effettuata a scopo elusivo, come invece affermato dall’Agenzia delle Entrate, e ”la società che, pur non essendo tenuta al rispetto dei principi contabili internazionale, ha optato per l’adozione del solo IAS 17, ha circostanziato tal scelta nella nota integrativa al bilancio ordinario 2010, ha sottolineato la prevalenza della sostanza sulla forma”, al fine di garantire una più veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del bilancio.
Secondo i giudici l’utilizzo del metodo finanziario costituisce, per i soggetti OIC, una facoltà, che non è vietata dalle norme sul bilancio e dai vigenti principi contabili.
Per completezza va rilevato che la dottrina prevalente ritiene che non sia consentito alle imprese che non applicano i principi IAS derogare alla rilevazione contabile del leasing prevista dal Codice civile e dagli OIC in quanto l’applicazione dei criteri IAS risulta possibile solamente in assenza di una disciplina contabile di riferimento nei principi nazionali, cosa che non avviene per quanto riguarda il leasing.

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