Novità IVA del decreto fiscale – parte seconda
Prosegue la disamina delle novità introdotte dal DL 119/2018, entrato in vigore il 24/10/2018, che riguardano sia il comparto IVA che il nuovo obbligo di fatturazione elettronica.
In sintesi, le novità sono le seguenti.
5. IMPUTAZIONE DELL’IMPOSTA DETRAIBILE NELLE LIQUIDAZIONI IVA (ART. 14)
Specularmente a quanto previsto per la registrazione delle fatture emesse, anche l’im¬posta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.
Tale disposizione non si applica per le fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
6. OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (ART. 17, CO. 1)
Per i commercianti al minuto viene introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Tale obbligo decorre dal 1/1/2020 per la generalità dei soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al minuto e dal 1/7/2019 per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
7. SEMPLIFICAZIONI PER IMPRESE MINORI (ART. 17, CO. 2)
Con decorrenza dal 1/1/2020 viene disposto che i soggetti in contabilità semplificata che si avvalgono del programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate, e che in ragione di ciò sono esonerati dalla tenuta dei registri IVA, non sono esonerati dalla tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti.
Inoltre, viene specificato che per tali soggetti l’obbligo di tenuta dei registri IVA permane se essi hanno optato per il metodo delle registrazioni IVA di cui all’art. 18 comma 5 del DPR 600/73.
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