Comunicazione dell’indirizzo telematico

Il tema della fatturazione elettronica è molto sentito in quanto, salvo proroghe, dal 1 gennaio 2019 sarà obbligatorio emettere, e specularmente ricevere, le fatture in formato elettronico.
Per quanto riguarda l’aspetto relativo alle fatture passive, si può scegliere di ricevere le fatture elettroniche mediante PEC o avvalendosi di canali telematici (web service o FTP).
La casella di Posta Elettronica Certificata scelta per la ricezione delle e-fatture può coincidere con quella attivata per obbligo di legge, anche se può esserne creata una differente da adibire esclusivamente all’invio e alla ricezione delle fatture.
In alternativa, è possibile adottare un canale telematico per il recapito dei file, procedendo a un preventivo accreditamento dello stesso al Sistema di Interscambio (SdI), al termine del quale verrà associato al canale il “codice destinatario”, o avvalendosi di un canale già accreditato come quello della propria software house.
Pertanto la comunicazione ai fornitori dell’indirizzo telematico prescelto potrebbe risultare superflua nell’ipotesi in cui si fosse deciso di aderire al servizio di registrazione proposto dall’Agenzia delle Entrate.
Si rileva, infatti, che anche nel caso in cui il cessionario/committente non comunichi il proprio indirizzo telematico, il cedente/prestatore potrà procedere all’emissione della fattura.
In questo caso andrà indicato, nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” ed il SdI renderà disponibile la fattura elettronica nell’area riservata del cessionario/committente.

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