Condoni e sanatorie ex DL 119/2018 – parte seconda

Prosegue la disamina sintetica delle definizioni introdotte dal DL 119/2019.

7. Definizione delle liti pendenti
Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado del giudizio, anche in Cassazione o in rinvio, relativamente alle quali è parte l’Agenzia delle Entrate ed il ricorso introduttivo sia stato notificato entro il 24/10/2018.
I benefici della definizione sono i seguenti:
– se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 50% delle imposte;
– se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, si paga il 20% delle imposte;
– negli altri casi occorre pagare tutte le imposte con stralcio di sanzioni e interessi.
Nella soccombenza ripartita va distinta la quota di atto annullata da quella confermata.
Se la lite riguarda esclusivamente sanzioni non collegate al tributo, si paga il 15% delle sanzioni, in caso di vittoria del contribuente, ed il 40% negli altri casi.
Si ha riguardo alle sentenze depositate entro il 24/10/2018.
Per le sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo, si ha il totale stralcio della sanzione.
Su istanza del contribuente, il processo è sospeso.
La domanda per la definizione va presentata entro il 31/5/2019.
8. Dichiarazione integrativa speciale
Qualora il contribuente non abbia verifiche fiscali intraprese o atti penali emessi nei suoi confronti, è possibile sanare violazioni fiscali commesse relativamente alle annualità dal 2013 al 2016, inerenti imposte sui redditi, contributi previdenziali, addizionali, sostitutive, ritenute, IVA e IRAP.
Come indicato nell’art. 9 del DL 119, “l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l’integrazione ai sensi del presente comma”.
Se l’imponibile in origine dichiarato è minore di 100.000,00 euro, si può integrare sino a 30.000,00 euro, non operando il limite del 30%.
In relazione al maggior imponibile dichiarato, per ciascun periodo d’imposta, verranno calcolate imposte sostitutive determinate applicando:
– un’aliquota del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e di IRAP;
– un’aliquota del 20% ai fini delle maggiori ritenute;
– un’aliquota media ai fini IVA e, ove non sia possibile determinare l’aliquota media, l’imposta sostitutiva verrà determinata secondo l’aliquota ordinaria.
L’integrativa, per la quale occorre attendere i necessari provvedimenti attuativi, andrà presentata entro il 31/5/2019.
Non possono beneficiare dell’integrativa i contribuenti che non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni dal 2013 al 2016.
Non è possibile sanare le violazioni relative al quadro RW.
La presentazione dell’integrativa provoca una nuova decorrenza dei termini di accertamento, in relazione agli elementi per i quali viene presentata la domanda.
9. Definizione per le ASD e le SSD
Il DL 119/2018 prevede anche una definizione delle pendenze fiscali per ASD e SSD iscritte al CONI che comporta benefici consistenti.
Per la definizione degli accertamenti, si ha uno stralcio del 50% dell’imposta e del 95% delle sanzioni, ma l’IVA va pagata per intero.
Invece, nella definizione delle liti, si ha uno stralcio di imposta e di sanzione parametrato all’andamento del processo, che include l’IVA.
Va pagato:
– il 40% delle imposte, più il 5% di sanzioni/interessi, se il processo pende in primo grado;
– il 10% delle imposte, più il 5% di sanzioni/interessi, se c’è soccombenza dell’Amministrazione finanziaria;
– il 50% delle imposte, più il 10% di sanzioni/interessi, se c’è soccombenza del contribuente.
L’accesso alla definizione è subordinato al fatto che le imposte accertate o in contestazione non siano superiori a 30.000,00 euro, per imposta e per periodo d’imposta.
Se non sussistono detti requisiti, è possibile beneficiare delle altre definizioni.
Nei limiti di 30.000,00 euro complessivi di imponibile annuo, è anche possibile avvalersi dell’integrativa speciale.

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