Condoni e sanatorie ex DL119/2018 – parte prima

Il 24/10/2018 è entrato in vigore il DL 119/2018 che ha introdotto diverse definizioni delle pendenze tributarie, per la precisione nove tipologie di sanatorie.
In linea generale:
– molte definizioni sono connesse all’entrata in vigore del Decreto Legge;
– è escluso il pagamento tramite compensazione;
– è sempre ammesso il pagamento rateale;
– in nessun caso sono previste coperture penali.
1. Definizione dei processi verbali di constatazione
I PVC consegnati al contribuente o notificati entro il 24/10/2018 possono essere definiti pagando interamente le imposte, con stralcio di sanzioni e interessi; l’agevolazione riguarda imposte sui redditi, contributi previdenziali, ritenute, IVA e IRAP, IVIE/IVAFE.
L’adesione avverrà mediante dichiarazione integrativa da presentare entro il 31/5/2019.
Relativamente ai suddetti verbali, per le annualità sino al 31/12/2015 opera una proroga biennale dei termini di accertamento.
2. Definizione degli accertamenti
Gli avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta notificati entro il 24/10/2018, non impugnati entro la medesima data e i cui termini di impugnazione sono ancora pendenti, possono essere definiti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, o, se maggiore, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto.
Entro il 23/11/2018 va pagata la prima rata o l’intera somma dovuta, con stralcio di sanzioni e interessi.
3. Definizione degli inviti al contraddittorio
Gli inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/2018 possono essere definiti entro trenta giorni.
Entro il 23/11/2018 va pagata la prima rata o l’intera somma dovuta, con stralcio di sanzioni e interessi.
Si deve trattare dei soli inviti strumentali all’adesione, ma non altri atti istruttori (questionari, inviti a comparire, ordini di esibizione, accessi) che, a questi fini, sono irrilevante.
4. Definizione degli accertamenti con adesione
Gli atti di accertamento con adesione sottoscritti entro il 24/10/2018 possono essere definiti entro il 13/11/2018, in quanto opera il termine di venti giorni entro cui le somme, ordinariamente, vanno pagate.
Entro il 13/11/2018 va pagata la prima rata o l’intera somma dovuta, con stralcio di sanzioni e interessi.
5. Rottamazione dei ruoli
Per i carichi affidati dal 2000 al 2017 viene prevista la rottamazione dei ruoli, con beneficio lo stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora; la relativa domanda va presentata entro il 30/4/2019.
Gli importi possono essere dilazionati in cinque anni, con scadenza della prima o unica rata il 31/7/2019, e rientrano anche i ruoli soggetti a contestazione giudiziale.
I debitori che hanno fruito delle precedenti rottamazioni dei ruoli, con rate in scadenza a luglio, settembre, ottobre 2018, devono, per poter ridilazionare il restante debito in cinque anni, pagare le summenzionate rate entro il 7/12/2018 in unica soluzione ed in tal caso la riammissione opera di diritto senza necessità dell’istanza, con riliquidazione degli importi ad opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Invece, i debitori che non si sono avvalsi delle precedenti rottamazioni, che non hanno pagato le rate relative alla prima rottamazione oppure che non hanno pagato, entro il 31/7/2018, le pregresse rate scadute al 31/12/2016, possono beneficiare della nuova rottamazione senza problemi, inviando la relativa domanda.
Rientrano nella rottamazione unicamente i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia SPA, non quelli riscossi in proprio dagli enti creditori o dai concessionari locali.
6. Stralcio automatico dei carichi sino a 1.000,00 euro
Vengono annullati di diritto i debiti di importo residuo di valore sino a 1.000,00 euro consegnati dal 2000 al 2010, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia SPA.

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