Fattura elettronica e detrazione IVA

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul proprio sito nuovi contenuti in tema di fatturazione elettronica e, fra questi, è stata pubblicata una guida pratica contenente alcune interessanti precisazioni relative al processo di invio e ricezione delle fatture.
La guida “La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate” si divide in quattro capitoli e richiama:
– la definizione di fattura elettronica;
– i soggetti obbligati ed esonerati dall’obbligo di fatturazione in vigore dall’1/1/2019;
– le modalità per predisporre, inviare, ricevere e conservare le fatture;
– i servizi web e i software dell’Agenzia delle Entrate per la gestione della fatturazione elettronica.
Nello specifico la guida fornisce precisazioni in ordine al processo di trasmissione e ricezione delle fatture.
Una volta predisposta e inviata la fattura, il Sistema di Interscambio controlla la completezza, la correttezza e la coerenza dei dati ivi inseriti. Se i controlli non sono superati, il sistema trasmette una ricevuta di scarto al canale da cui ha ricevuto il documento e mette comunque a disposizione la fattura nell’area di consultazione e monitoraggio.
In caso di scarto, il soggetto ha 5 giorni effettivi per effettuare un nuovo invio con i dati corretti; se il nuovo invio non risulta tempestivo, la fattura si intende omessa.
Lo stesso accade se la fattura viene predisposta in un formato diverso dal formato XML ovvero se viene inviata al cliente senza transitare dal Sistema di Interscambio.
In tali ipotesi, il destinatario della fattura non potrà procedere alla detrazione dell’IVA in quanto la fattura si considera non emessa.
Se la fattura è correttamente trasmessa entro i termini previsti ma non può essere recapitata in quanto, per esempio, la casella PEC indicata per la ricezione risulta piena o il server del canale telematico risulta momentaneamente spento, il SdI invierà al fornitore una “ricevuta di impossibilità di consegna”. Quest’ultimo sarà tenuto a comunicare all’acquirente, mediante i canali ordinari, che la fattura è a disposizione nella sua area riservata.
Per l’esigibilità e la detraibilità dell’IVA è molto importante individuare correttamente la data in cui le fatture risultano emesse e ricevute.
In particolare, per il fornitore la data di esigibilità coinciderà con la data riportata nella fattura tutte le volte in cui il SdI gli avrà inviato una “ricevuta di consegna” o una “ricevuta di impossibilità di consegna”.
Per il cliente la data a partire dalla quale potrà essere detratta l’IVA sarà quella della consegna del documento da parte del SdI. Se la fattura supera i controlli, ma non può essere consegnata per problemi connessi al canale telematico, come sopra indicato, questa data coinciderà con quella di “presa visione” nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

2 commenti
  1. giorgio lombardini
    giorgio lombardini dice:

    in caso di scarto fattura elettronica la detrazione iva quando si effettua ?
    es: acquisto merce 25/06/2019 pagamento immediato…..creazione fattura elettronica 29/06/219 con trasmissione SDI immediato,
    la fattura entro 5 giorni viene scartata , il mittente riemette fattura entro 5 giorni e viene regolarmente visionata dal ricevente .
    domanda : il ricevente che ha pagato la merce il 25/06/2019 in sede di dichiarazione periodica 2 trimestre 2019 ( entro 20/08/2019) può recuperare iva o deve aspettare la liquidazione del 3 trimestre ? nel caso di possibile detrazione nel 3 trimestre si verrebbe a creare questa situazione : il fornitore versa iva nel trimestre successivo alla riscossione del pagamento( vantaggio economico) il cliente recuperare iva nel trimestre successivo al suo pagamento con duplice svantaggio ( recupera iva nel trimestre successivo e versa iva nel trimestre precedente su incassi effettuati )
    secondo voi interpreto male o mi sfugge qualche cosa …grazie per la risposta

    Rispondi
    • Stefano Bonaldo
      Stefano Bonaldo dice:

      Evidenzio che, in caso di esito negativo del recapito e di messa a disposizione nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, la data di ricezione della fattura dalla quale può essere esercitato il diritto della detrazione è la data di presa visione della fattura.

      Rispondi

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.