Passaggio dal regime semplificato a quello forfettario
La recente risoluzione 64/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che il passaggio dal regime semplificato al regime forfettario può avvenire anche prima del triennio previsto dalla legge, purché quest’ultimo regime sia quello naturale per il contribuente.
Pertanto, rispetto al caso di un soggetto che, sin dal 2015, ha optato, mediante comportamento concludente, per il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per utilizzare il regime forfettario, per l’Agenzia delle Entrate tale scelta non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto, cioè di contabilità semplificata, trattandosi comunque di un regime naturale proprio dei contribuenti minori.
È quindi possibile transitare dal 2018 dal regime semplificato a quello forfettario “senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza”.
Parimenti, nessun vincolo deriva dall’opzione per il regime cosiddetto delle registrazioni IVA ai sensi dell’art. 18, comma 5 del DPR 600/73, eventualmente esercitata durante il regime di contabilità semplificata, in quanto il vincolo triennale previsto dalla norma rileva solo “per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfettario”.
L’Agenzia rileva che l’opzione può essere esercitata tramite comportamento concludente, ma deve essere comunicata nel quadro VO della dichiarazione IVA.
L’omissione di tale comunicazione costituisce una violazione sanzionabile che il contribuente può sanare mediante il ravvedimento operoso.
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