Regime semplificato e rimanenze finali

Da quando è stato riformato il regime contabile semplificato, una delle questioni più dibattute ha riguardato la gestione delle rimanenze finali.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e gli interventi hanno riguardato, fra gli altri, anche la questione riguardante la gestione delle rimanenze finali pagate durante il regime di cassa, a seguito del passaggio alla contabilità ordinaria.
Secondo una precedente indicazione dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 11/2017), le rimanenze di merci:
– il cui costo è stato sostenuto e, pertanto, dedotto nel corso del regime di cassa, non rilevano come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato;
– non pagate durante il regime di cassa, rilevano come esistenze iniziali con applicazione delle ordinarie regole di competenza previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
In occasione del transito al regime ordinario, per esempio nel 2018, le rimanenze maturate nel 2017, ancorché pagate e dedotte nel regime di cassa, devono essere indicate nell’apposito prospetto delle attività e delle passività previsto dal DPR 126/2003, ma non assumono mai rilevanza fiscale, neppure, quali giacenze finali, alla fine del 2018, periodo in cui è applicata la contabilità ordinaria. Viene così a crearsi un “disallineamento” tra valori civili e fiscali che perdurerà fintantoché le rimanenze al 31/12/2017 resteranno fisicamente presenti nel magazzino dell’impresa.

 

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