Novità in materia di fatturazione elettronica
L’argomento connesso al nuovo obbligo, a partire dal 1 gennaio 2019, di emissione della fattura elettronica continua a tenere desta l’attenzione dei soggetti coinvolti.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13 del 2/7/2018, fornisce una serie di ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.
Con riferimento al termine ultimo di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, la data di emissione della fattura elettronica è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file. Se il documento è inviato tempestivamente, i tempi di elaborazione dello stesso, in assenza di scarto, sono marginali, dal momento che, nella fattura immediata, ciò che rileva è la sola data di “formazione e contestuale invio al SdI”.
Aveva destato molta preoccupazione il fatto che la fattura elettronica dovesse essere trasmessa entro le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione.
L’Agenzia delle Entrate ora afferma che in fase di prima applicazione delle disposizioni il file fattura può essere inviato anche con un “minimo ritardo”.
Altra precisazione di notevole rilievo concerne la datazione e numerazione da attribuire a un documento scartato al momento del nuovo inoltro. Secondo l’Agenzia, la fattura scartata dal SdI andrebbe emessa con la data e il numero del documento scartato. Sarà, tuttavia, consentita l’emissione di una nuova fattura con una diversa data e numerazione, purché risulti un collegamento con il documento precedentemente rifiutato, o, in alternativa, l’emissione di una fattura che, pur con data e numero differenti, riporti una numerazione specifica, dalla quale emerga che si è in presenza di un documento rettificativo del precedente.
Un’altra questione di interesse, relativa al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, riguarda la vasta platea di contribuenti che si avvalgono del regime forfetario o quello di vantaggio ex DL 98/2011, i quali sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica.
E’ tuttavia opportuno che venga un chiarimento per quanto concerne gli obblighi di accettazione e ricezione delle fatture in tale formato, poiché potrebbero risultare sproporzionati rispetto agli obiettivi per i quali l’Italia ha ottenuto il rilascio della misura di deroga da parte dell’UE.
In favore dell’esonero per “minimi” e forfetari depone il fatto che, sul piano procedurale, tali soggetti sembrano equiparati ai consumatori finali per quanto riguarda l’indirizzamento delle fatture e l’individuazione della data di ricezione delle stesse.
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