Emendabilità dell’omessa presentazione del modello F24 a zero
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13931 del 31/5/2018) ha statuito che l’errore o l’omissione del contribuente, che abbia causato un aggravio d’imposta, può essere corretto nel corso del contenzioso. Non può quindi essere contestato l’omesso versamento di imposte dichiarate se il contribuente dimostra che ha omesso di presentare per errore il modello F24 “a zero” contenente la compensazione.
Dopo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13378 del 30/6/2016, è divenuto pacifico il principio secondo cui, salvo alcune eccezioni, il contribuente può sempre, in sede processuale, far valere errori ed omissioni che hanno causato un indebito aggravio d’imposta.
Il suddetto principio è ora anche indicato nell’art 2 del DPR 322/98, dopo la modifica operata dal D.L. n. 193/2016.
Il principio non è circoscritto alle sole dichiarazioni fiscali, potendo riguardare tutti gli “atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell’imposizione fiscale“, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 453 del 11/1/2018).
Il contribuente, per far valere l’errore in cui è incorso, dovrà dimostrarlo in sede contenziosa, non dovendosi, necessariamente, ripresentare, per esempio, la dichiarazione.
Si rammenta che l’art. 19 del D.Lgs. n. 241/97 impone l’obbligo di presentare la delega di pagamento contenente compensazioni che, in seguito alla coincidenza tra debito e credito, finisce con saldo zero. In caso di violazione, risulta irrogabile una sanzione di 100 euro, ridotta alla metà se il ritardo nella presentazione del modello F24 non supera i cinque giorni lavorativi.
Si rileva che la suddetta violazione può comunque essere oggetto di ravvedimento operoso.
In caso di tardiva presentazione del modello F24 non può essere contestato il tardivo versamento delle imposte e men che meno l’indebita compensazione.
Nel caso esaminato dai giudici della Cassazione la fattispecie presentava la peculiarità che il modello F24 contenente la compensazione non era stato presentato e, a seguito di liquidazione automatica, ne è scaturito l’omesso versamento.
Il contribuente deve fornire la prova dell’errore che può essere anche presuntiva, come nel caso in cui il contribuente, vantando un credito compensabile superiore al debito da dichiarazione, compensa l’eccedenza in momenti successivi dopo essersi dimenticato di presentare il modello F24 “a zero”.
I giudici della Suprema Corte Cassazione non affrontano tuttavia il problema probatorio, limitandosi ad affermare che, sulla base del principio sotteso all’emendabilità in sede contenziosa degli errori, è possibile far valere l’errore consistente nella mancata presentazione del modello F24, errore sanzionato non con l’invalidità del pagamento.
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