Chiarimenti sulla fattura elettronica

L’Agenzia delle Entrate inizia a fornire i primi chiarimenti in merito agli obblighi connessi alla fatturazione elettronica.
In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che:
– la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione, individuato secondo quanto prescrive l’art. 6 del DPR 633/72. La fattura dovrà essere emessa, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, nella stessa data in cui avviene la riscossione del pagamento; ciò significa, per esempio, che i lavoratori autonomi dovranno monitorare giorno per giorno il proprio conto corrente bancario per verificare eventuali incassi da fatturare;
– se la fattura elettronica supera i controlli eseguiti dal SdI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento;
– in caso di mancato superamento dei controlli del SdI, la fattura sarà, invece, scartata, ma l’emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni, posto che la data di trasmissione è nota al Sistema di Interscambio.
Viene poi chiarito che sarà garantita la possibilità di conservare le fatture in PDF in luogo del formato XML.
L’Agenzia delle Entrate riconosce poi la possibilità di trasformare le fatture emesse verso soggetti esteri in formato XML, trasmettendole al Sistema di Interscambio. A tal fine, dovrà essere compilato il solo campo “CodiceDestinatario” con uno dei codici convenzionali previsti, con ciò ritenendosi adempiuti gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Diviene poi facoltativo l’obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni con controparti estere, nel caso in cui sia stata emessa bolletta doganale o nell’ipotesi in cui, previo accordo con il cliente o fornitore non residente, le fatture siano state emesse o ricevute in formato elettronico.
Tra gli ulteriori chiarimenti viene specificato che è ancora possibile per gli operatori utilizzare processi di trasferimento dei dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari; resta fermo che la sola fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all’emittente la ricevuta di consegna o di messa a disposizione del destinatario.

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