Accertamenti sulla deduzione di quote di ammortamento
Di recente la Corte di Cassazione (sentenza n. 9993 del 24/4/2018) si è pronunciata su una questione che emerge spesse volte in sede di verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria statuendo che, nel caso di costi pluriennali, la rettifica operata relativa alla correttezza della capitalizzazione del valore iscritto in bilancio è possibile solo qualora non sia decorso il termine di decadenza del potere di accertamento in riferimento all’esercizio di sostenimento del costo.
La Suprema Corte afferma che non rilevano quindi le successive imputazioni annuali del costo stesso.
Il disconoscimento delle quote di ammortamento, infatti, deve essere riferito all’anno in cui il costo del bene ammortizzato è stato sostenuto e l’ammortamento è stato iscritto in bilancio.
In caso contrario, verrebbe violato il principio indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 352/2004, volto ad evitare che il contribuente sia esposto all’azione esecutiva del fisco per termini eccessivamente dilatati.
Si rileva che seppure la Cassazione faccia riferimento al reddito d’impresa, tuttavia quanto affermato può essere applicato anche alle dichiarazioni delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa, con riferimento, ad esempio, alle spese di ristrutturazione edilizia, al risparmio energetico, all’acquisto di arredi e alle spese mediche rateizzate in più esercizi.
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