Contratti di locazione a canone concordato

L’Agenzia delle Entrate, nella sua recente risoluzione n. 31, affronta il tema dell’obbligo di attestazione per i contratti di locazione a canone concordato.
La nuova disciplina introdotta con D.M. del 16/1/2017:
– da un lato, ha reso facoltativa l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la definizione del canone effettivo del contratto di locazione “concordato”;
– dall’altro, per i contratti non assistiti, ha richiesto che vengano definite le “modalità di attestazione, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali“.
L’Agenzia ha affermato che, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato, è necessario che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
Le agevolazioni fiscali per i contratti di locazione a canone concordato consistono:
– nell’applicazione della cedolare secca con aliquota del 10%;
– nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
– nella riduzione del 30% della base imponibile dell’imposta di registro.
Per poter applicare l’aliquota della cedolare del 10%, è necessario che i locatori di immobili “a canone concordato” con contratti “non assistiti” si procurino la suddetta attestazione.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’attestazione non è necessaria per i contratti di locazione a canone concordato:
– stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 16/1/2017;
– stipulati dopo l’entrata in vigore del DM, ma in Comuni in cui non risultano Accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del provvedimento in questione.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.