Autorizzazione UE alla fatturazione elettronica
Lo Stato italiano è stato autorizzato dal Consiglio dell’Unione Europea ad introdurre, in via temporanea, l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico per la generalità dei soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano, nonché l’obbligo di accettazione di tali documenti da parte dei destinatari.
La direttiva prevede che:
– gli Stati membri accettino come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite per la fatturazione, equiparando, pertanto, i due formati;
– l’emissione di una fattura elettronica sia subordinata all’accordo del destinatario.
In deroga alle suddette disposizioni, l’Italia viene autorizzata ad imporre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica senza necessità dell’accordo del destinatario.
Si rammenta che in ambito nazionale, l’obbligo di fatturazione era già stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). L’entrata in vigore del nuovo obbligo è disposta, salvo proroghe che da più parti vengono richieste:
– a decorrere dall’1/7/2018, per alcune tipologie di operazioni come, per esempio, le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione;
– a decorrere dall’1/1/2019, per la generalità delle operazioni.
La legge di bilancio 2018 dispone l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate tra soggetti “residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”, ma tale previsione è parzialmente difforme da quanto previsto nella decisione del Consiglio UE, ove si autorizza l’Italia a imporre l’obbligo di emissione della fattura elettronica con riferimento ai “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”, senza menzionare, dunque, i soggetti non residenti in possesso di un numero di identificazione IVA italiano.
Il Consiglio UE esclude l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soli soggetti passivi che beneficiano del regime di franchigia per le piccole imprese e sotto tale aspetto, la norma nazionale è conforme all’autorizzazione comunitaria in quanto la legge di bilancio 2018 già disponeva l’esonero per i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.
I suddetti soggetti, pertanto, non sono tenuti ad emettere fattura in formato elettronico e possono gestire le fatture ricevute in tale formato come fatture cartacee.
L’obbligo di fatturazione elettronica non riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e le operazioni intracomunitarie potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo.
La misura di deroga è ammessa in quanto riconosciuta quale strumento per semplificare la riscossione dell’imposta e per contrastare i fenomeni di frode e ciò in quanto l’obbligo di emissione della fattura elettronica si accompagna all’obbligo di far transitare le fatture emesse sul Sistema di Interscambio.
Convogliando i documenti su un’unica piattaforma, dunque, l’Amministrazione finanziaria sarà in grado di acquisire i dati in tempo reale e, di conseguenza, di effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza tra gli importi IVA dichiarati e versati.
L’Italia è stata quindi autorizzata ad applicare la misura di deroga a partire dall’1/7/2018 al 31/12/2021 ed un’eventuale richiesta di proroga della misura dovrà essere avanzata unitamente a una relazione di valutazione circa l’efficacia della stessa ai fini della lotta alle frodi e all’evasione dell’IVA, nonché ai fini della semplificazione della riscossione dell’imposta, senza che vi siano aumenti di oneri e costi amministrativi in capo ai soggetti passivi.
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