Controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati

Con un recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Una norma del DL 193/2016 ha disposto che i dati di coloro che richiedono l’iscrizione all’AIRE siano resi disponibili all’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dalla richiesta.

Il citato provvedimento dell’Agenzia delle ha individuato i criteri per la formazione delle liste selettive precisando che esse dovranno essere formate sulla base di elementi che indichino una effettiva permanenza in Italia sulla base dei seguenti criteri:

  • residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
  • movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale;
  • informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
  • residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
  • atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
  • utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
  • disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
  • titolarità di partita IVA attiva;
  • rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
  • titolarità di cariche sociali;
  • versamento di contributi per collaboratori domestici;
  • informazioni trasmesse dai sostituti di imposta con la Certificazione Unica e con il modello 770;
  • informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA comunicate all’Agenzia delle Entrate (“spesometro”).

I criteri individuati dal provvedimento dovranno essere utilizzati anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dall’1/1/2010 e che non hanno presentato istanza di voluntary disclosure.

I dati dei contribuenti iscritti all’AIRE saranno acquisiti:

  • a regime, dall’Anagrafe nazionale della Popolazione residente;

• in attesa della formazione dell’ANPR, con accordi tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Interno, sulla base di accordi convenzionali.

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