Comunicazione dei dati delle liquidazioni iva
E’ stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello con le relative istruzioni per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, nuovo adempimento introdotto dal D.L. 193/2016.
La comunicazione è trimestrale e la prima scadenza è fissata per il 31/5/2017.
Sono obbligati a tale adempimento tutti i soggetti passivi IVA, anche se dalla liquidazione risulta un’eccedenza a credito.
Sono esonerati, invece, i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, oppure, all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
La Comunicazione, a prescindere dalla periodicità mensile o trimestrale della liquidazione, deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio va effettuato entro il 16/9 di ogni anno.
Il modello di Comunicazione si compone:
- del frontespizio, contenente, oltre alla firma e all’impegno alla presentazione telematica, l’anno d’imposta, la partita IVA del soggetto passivo, alcune caselle riguardanti i soggetti interessati dalla liquidazione dell’IVA di gruppo, il codice fiscale e il codice carica del dichiarante e il codice fiscale della società dichiarante che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente;
• del quadro VP, da compilare per ciascuna liquidazione periodica, composto da diversi righi (da VP1 a VP14) nei quali il soggetto passivo deve indicare, fra l’altro, il periodo di riferimento della liquidazione periodica dell’imposta e i dati come, ad esempio, totale operazioni attive e passive al netto dell’imposta, IVA esigibile e detratta, IVA dovuta o a credito, crediti, acconti, ecc. attraverso i quali è possibile determinare l’IVA da versare o a credito per il periodo interessato. Si evidenzia che i contribuenti mensili presentano un modulo per ciascuno dei tre mesi interessati, mentre i contribuenti trimestrali un unico modulo.
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