Bilancio, raccordo con le norme fiscali e principio di derivazione rafforzata

Il decreto cd. “Milleproroghe” contiene le norme di coordinamento della disciplina fiscale con le disposizioni civilistiche relative alla redazione del bilancio secondo i nuovi principi contabili e prevede la proroga di 15 giorni del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Per i soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile “valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili“, venendo così ad affermarsi il cd. principio di derivazione rafforzata.

Con tale modifica si introducono regole di determinazione del reddito allineate alle nuove modalità di rappresentazione contabile.

Vengono, pertanto, fiscalmente riconosciute le rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma, come indicato dai nuovi principi contabili.

Vengono inoltre modificati alcuni articoli del TUIR per coordinarli con le nuove disposizioni civilistiche, ed in particolare:

  • l’art. 96, con riferimento alla determinazione del ROL;
  • l’art. 108, relativamente alla deduzione delle spese relative a più esercizi;
  • l’art. 109 comma 4, relativamente alle imputazioni reddituali a patrimonio netto;
  • l’art. 110, in tema di tassi di cambio utilizzabili per la conversione delle poste in valuta;
  • l’art. 112, in materia di strumenti finanziari derivati.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile e che rientrano nella definizione di micro impresa non trova applicazione il suddetto principio di derivazione rafforzata.

Le nuove modalità di determinazione del reddito d’impresa decorrono dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti “solari”).

Tuttavia continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi d’imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili.

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