Rottamazione delle cartelle – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nella sua recente circolare n. 2, specifica che:

– rientrano nella rottamazione dei ruoli i carichi affidati dall’1/1/2000 al 31/12/2016; non rilevano i debiti contestati mediante avviso bonario ma non iscritti a ruolo, come neppure i ruoli già sgravati;

rientrano nella sanatoria i ruoli consegnati all’Agente della riscossione dal 16 al 31/12/2016, ancorché, ai sensi di legge, si considerino consegnati il 10 gennaio;

– è possibile definire ruoli o carichi relativi a sole sanzioni tributarie;

– nonostante sia ammessa la definizione parziale dei carichi, il contribuente non può definire solo alcuni debiti contenuti nello stesso accertamento esecutivo, avviso di liquidazione o ruolo.

Entro il 31.3.2017 i debitori che intendono aderire alla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi devono presentare apposita domanda all’Agente della riscossione, mediante il modello “DA1”.

Per effetto di ciò, per tutti i ruoli tributari e contributivi, con alcune eccezioni, è possibile beneficiare dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora.

Relativamente al contenzioso l’Agenzia delle Entrate conferma che l’estinzione del giudizio dovrebbe riguardare solo il carico definito, e non quello ancora da iscrivere a ruolo in ragione della riscossione frazionata.

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