Consegna telematica delle dichiarazioni ai clienti

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che l’intermediario abilitato che ha trasmesso telematicamente le dichiarazioni fiscali dei propri clienti può utilizzare modalità telematiche anche per consegnare al contribuente la dichiarazione trasmessa e la relativa comunicazione di ricezione, al posto della consegna fisica del documento.
Occorre, naturalmente, che vengano rispettate apposite procedure.
L’Agenzia delle Entrate aveva già precisato in una sua precedente circolare, che:

  • la copia della dichiarazione, nella fattispecie si trattava del modello 730, e del relativo prospetto di liquidazione, sottoscritti dal soggetto che ha apposto il visto di conformità, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico o in modalità telematica ai contribuenti che abbiano sottoscritto specifica richiesta;
  • in caso di consegna in modalità telematica, la stessa va effettuata con sistemi che prevedano, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso qualificate e rilasciate di persona, l’identificazione certa e preventiva del contribuente, ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
    L’Agenzia delle Entrate richiama inoltre alcune sue precedenti risoluzioni con le quali era stato chiarito che:
  • la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato dallo stesso;
  • la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.
    L’Agenzia ritiene quindi ammissibile un sistema di rilascio ai contribuenti dei documenti telematici trasmessi all’Agenzia delle Entrate che preveda:
  • l’invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che i documenti saranno messi a disposizione in un’apposita area riservata della piattaforma internet dello studio, alla quale si accede tramite credenziali fornite al momento della registrazione;
  • entro 30 giorni dal termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione nell’area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con la relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere agli obblighi di sottoscrizione e conservazione della dichiarazione stessa.