Nota di accredito in seguito all’infruttuosità della procedura esecutiva
L’Agenzia delle Entrate, con una recente risposta ad un interpello, ha fornito chiarimenti in merito al presupposto per l’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente a causa dell’infruttuosità delle azioni di recupero esperibili dalla controparte.
Perché il mancato pagamento del corrispettivo possa assumere rilievo ai fini dell’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, risulta necessario che il creditore abbia esperito le azioni volte al recupero del credito senza trovare soddisfacimento. Non è quindi possibile emettere la nota di variazione IVA per antieconomicità dell’avvio della procedura esecutiva, in quanto occorre provare di aver esperito infruttuosamente tutte le azioni volte al recupero del credito.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se l’infruttuosità delle azioni di recupero esperibili dal creditore è acclarata da un organo terzo, è ammessa l’emissione della nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’IVA addebitata in rivalsa.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta al suddetto interpello, ha ritenuto sussistente il presupposto per operare la variazione IVA in diminuzione in relazione alle circostanze del caso concreto; nella fattispecie si trattava di un riscontro della Guardia di Finanza circa l’inesistenza di beni mobili e immobili aggredibili tramite una procedura esecutiva potenzialmente esperibile.
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