Sospensione compensazioni nel modello F24

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, la legge di bilancio 2018 prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei versamenti effettuati mediante modello F24 contenenti compensazioni per verificare se sussistono profili di rischio in relazione all’utilizzo dei crediti.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative di tale disciplina che di seguito si sintetizzano.
Le disposizioni del provvedimento in esame hanno effetto dal 29/10/2018.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione del rischio, per l’applicazione della prevista procedura di sospensione, l’Agenzia delle Entrate selezionerà in via automatizzata i modelli F24 individuando criteri riferiti:
• alla tipologia dei debiti pagati;
• alla tipologia dei crediti compensati;
• alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
• ai dati presenti in Anagrafe tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
• ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
• al pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Dalla suddetta casistica si può pertanto ipotizzare che la compensazione possa essere bloccata quando risultano precedenti fiscali o, a maggior ragione, penali su illeciti tributari specie se riguardanti l’indebita compensazione.

Si rileva che i criteri contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per valutare il rischio delle compensazioni nel modello F24 appaiono molto ampi e generici e la prevista procedura di sospensione potrebbe quindi avere un ambito applicativo molto esteso.
La sospensione del modello F24:
• avviene comunque per il suo intero contenuto;
• viene comunicata al soggetto che ha presentato il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, mediante apposita ricevuta;
• non si può protrarre per più di 30 giorni rispetto alla data di invio del modello e nella ricevuta viene indicata la data di fine del periodo di sospensione.

A seguito della comunicazione di sospensione, il soggetto che ha presentato il modello F24 può:
• inviare all’Agenzia delle Entrate elementi informativi ritenuti necessari per il controllo dell’utilizzo del credito compensato;
• decidere di annullare il modello F24 mediante l’apposita procedura telematica presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Se, in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle Entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24:
• al soggetto che ha inviato il file telematico;
• tramite apposita ricevuta;
• indicandone la relativa motivazione.

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.
In caso di scarto del modello F24, l’Agenzia delle Entrate sostiene che “la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento” (Telefisco 2018).

Appare quindi opportuno evitare di effettuare pagamenti con compensazione a ridosso del termine di scadenza, specie quando potrebbero esserci profili di rischio.

Qualora il contribuente non ritenga corretta la comunicazione di scarto del modello F24, tale atto pare essere impugnabile davanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Ad ogni buon conto, sarà impugnabile la cartella di pagamento notificata a fronte dell’omesso versamento derivante dallo scarto del modello F24.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.