Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

È stato approvato in via definitiva il Disegno di legge contenente la “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
La delega, che dovrà tener conto della normativa dell’Unione europea, dovrà essere esercitata entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Fra le principali novità, si segnalano le seguenti:
– la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
– l’eliminazione della dichiarazione di fallimento d’ufficio;
– l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, inteso come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, accanto alla nozione di insolvenza;
– l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità;
– l’attribuzione della legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa;
priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, purché venga assicurato un miglior soddisfacimento dei creditori, rispetto alla liquidazione giudiziale;
riduzione di durata e costi delle procedure concorsuali attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo anche ai compensi dei professionisti;
– specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
– istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali;
– l’introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, per incentivare l’emersione anticipata della crisi e agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori; il motore di tali procedure sarà un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio;
– l’estensione dei casi di srl obbligate alla nomina dell’organo sindacale, anche monocratico, o del revisore a quelle che, per due esercizi consecutivi, hanno superato i due milioni di euro di attivo patrimoniale o di ricavi dalle vendite e prestazioni, o le dieci unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo.

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