Esecuzione delle sentenze tributarie
È stato pubblicato il provvedimento relativo alla garanzia che il contribuente deve prestare nei seguenti casi:
- se imposto dal giudice, nel caso di contenziosi in materia di rimborso e a seguito di sentenza di condanna non definitiva per somme superiori a 10.000 euro;
- se vi è richiesta di sospensione di esecuzione dell’atto o della sentenza.
La garanzia può essere prestata mediante titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata da un’impresa commerciale previo benestare dell’ente creditore.
Nei gruppi societari con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore ai 250 milioni di euro, l’obbligo può essere adempiuto mediante assunzione del debito ad opera della controllante.
La garanzia, per le liti da rimborso, cessa al termine del nono mese successivo alla formazione del giudicato o all’estinzione del processo, anche se la sentenza del grado successivo è di segno opposto, come nel caso del contribuente che vince in primo grado ma soccombe nel secondo.
Nel caso di sospensiva sull’atto e/o sulla sentenza, la garanzia cessa decorsi nove mesi dal deposito del provvedimento che definisce il giudizio sfavorevole al contribuente. In ogni caso la garanzia cessa al deposito della sentenza favorevole al contribuente.
Il contribuente deve adempiere entro tre mesi dalla formazione del giudicato o dall’estinzione del processo, oppure entro tre mesi dal deposito della sentenza che definisce la fase di giudizio nella quale è chiesta la sospensione.
L’escussione della garanzia deve avvenire entro sei mesi dal decorso dei tre, entro cui deve provvedere il contribuente.
Non hanno effetto per l’ente impositore gli eventuali mancati pagamenti dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente ed è esclusa la preventiva escussione del debitore principale.
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