Come ridurre la responsabilità nelle operazioni di split payment

L’ampliamento di nuovi soggetti coinvolti nella procedura di scissione dei pagamenti (cd. split payment) comporta una maggiore responsabilità per i fornitori di tali soggetti in sede di fatturazione delle operazioni.

L’ampiezza e la variabilità dei soggetti che per la prima volta sono stati inclusi nello specifico metodo di liquidazione dell’imposta comporta notevoli difficoltà per la loro individuazione. Infatti, oltre a tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti inseriti  in apposito elenco pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno, vi sono le società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni, quelle controllate dai soggetti ora citati, le società quotate inserite nel Ftse Mib della Borsa italiana e gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, con esclusione delle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relativi alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

Stante la situazione di difficoltà per l’individuazione degli enti nei confronti dei quali deve essere applicato lo split payment, la legge di conversione del DL n. 50/2017 ha introdotto un meccanismo di tutela.

Viene, infatti, stabilito che, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti soggetti allo split payment devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica la scissione dei pagamenti.

I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti ad applicare la scissione dei pagamenti.

I clienti soggetti allo split payment non hanno un obbligo giuridico di informare i propri fornitori.

Gli stessi, se sollecitati con apposita richiesta da parte dei loro fornitori, devono rilasciare una apposita attestazione.

Se i fornitori sono in possesso della predetta attestazione del cliente, essi sono obbligati ad emettere fattura con il particolare meccanismo dello split payment.

Si ritiene, pertanto, che vi sia una responsabilità diretta dei cessionari/committenti e un obbligo per i loro fornitori che dovrebbe escludere qualsiasi tipo di conseguenza sanzionatoria qualora l’attestazione del cliente dovesse poi essere considerata non veritiera.

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