Esecuzione fiscale e limiti per l’espropriazione

Tra le novità del recente DL n. 50/2017 si segnala una modifica in materia di esecuzioni immobiliari.
L’art. 76 del DPR 602/73 consente l’espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione a condizione che non si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale dello stesso, ad eccezione per gli immobili classificati A/8 o A/9 che sono espropriabili anche se si tratta dell’abitazione del debitore.

L’espropriazione è ora possibile:
– solo se i crediti erariali sono superiori a 120 mila euro e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato;
– purché il valore “dei beni” sia superiore a 120 mila euro.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.