Esecuzione fiscale e limiti per l’espropriazione
Tra le novità del recente DL n. 50/2017 si segnala una modifica in materia di esecuzioni immobiliari.
L’art. 76 del DPR 602/73 consente l’espropriazione immobiliare da parte dell’agente della riscossione a condizione che non si tratti dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale dello stesso, ad eccezione per gli immobili classificati A/8 o A/9 che sono espropriabili anche se si tratta dell’abitazione del debitore.
L’espropriazione è ora possibile:
– solo se i crediti erariali sono superiori a 120 mila euro e se è stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi senza che il debitore abbia pagato;
– purché il valore “dei beni” sia superiore a 120 mila euro.
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