Definizione delle liti pendenti
Il recente DL n. 50/2017 contiene una definizione delle liti pendenti: sono quelle rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e a condizione che la costituzione in giudizio di primo grado ad opera del ricorrente sia avvenuta entro il 31.12.2016.
Le caratteristiche di tale definizione sono le seguenti:
– stralcio delle sanzioni amministrative collegate al tributo e degli interessi di mora;
– imposte ed interessi da ritardata iscrizione a ruolo vanno pagati integralmente;
– le sanzioni non collegate al tributo vengono ridotte del 40%;
– non vengono rimborsati gli importi pagati in pendenza di giudizio;
– occorre presentare domanda entro il 30/9/2017 e la definizione si perfeziona con il pagamento di tutte le somme dovute o della prima rata;
– le rate, al massimo tre, scadono il 30/9/2017, il 30/11/2017 e il 30/6/2018 (si sottolinea che nel corso dell’iter di conversione in legge il numero delle rate potrebbe aumentare ed il periodo di dilazione allungarsi).
Non è necessario, come sembrava in un primo momento, avere aderito alla rottamazione dei ruoli per potere accedere alla definizione delle liti pendenti.
Si ritiene che, con ogni probabilità, tale definizione delle liti pendenti verrà modificata per tenere conto di aspetti che la rendano più equa differenziando, per esempio, situazioni pendenti in gradi diversi del giudizio.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!