Imprese minori e regime di cassa

La legge di bilancio 2017 ha riformato la disciplina delle imprese minori.

Uno degli aspetti oggetto di pesanti quanto giustificate critiche riguarda il trattamento delle perdite fiscali, le quali si possono dedurre dal reddito complessivo dell’anno in cui si sono formate e nel limite del loro ammontare, ma senza possibilità di riporto dell’eventuale eccedenza nei periodi successivi.

Applicando le nuove regole di determinazione del reddito delle imprese minori, che prevede il passaggio ad un criterio misto di cassa e competenza con eliminazione della valutazione delle rimanenze, si può verificare che il reddito d’impresa può subire notevoli variazioni da un periodo all’altro.

Tale effetto può verificarsi in particolar modo per le imprese che devono fare ingenti approvvigionamenti in certi periodi, a fronte di corrispettivi percepiti successivamente come accade, ad esempio, per le imprese di costruzione edilizia.

In tali situazioni vi è il fondato pericolo che l’impresa, da un lato, non possa dedurre interamente la perdita prodotta in certi periodi, per incapienza del reddito, perdendo la parte non riportabile, e, dall’altro, si trova a dover tassare integralmente i ricavi al momento della percezione.

La suddetta problematica assume caratteri generalizzati per il primo anno in cui si applica il criterio di cassa in cui devono essere dedotte le rimanenze finali del periodo precedente.

Si confida in un intervento legislativo che consenta il riporto dell’eccedenza di perdite nei periodi d’imposta successivi.

Diversamente per alcune tipologie di imprese, come sopra evidenziato, non resta che optare per il più gravoso regime di contabilità ordinaria.

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