Riforma delle procedure concorsuali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 14/2019, attuativo della Legge n. 155/2017, è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza che ha riformato le norme riguardanti le procedure concorsuali.

La nuova disciplina entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 15/8/2020.

Vi sono tuttavia alcune norme che invece entrano in vigore il 16/3/2019, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come indicato nell’art. 389 del D.Lgs. 14/2019 e si tratta:

– della disciplina sulla competenza territoriale per le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che viene individuata in relazione al centro degli interessi principali del debitore, come previsto dagli artt. 27 comma 1 e 350;

– delle norme sull’istituzione e funzionamento dell’Albo degli incaricati all’esercizio delle funzioni di gestione e di controllo, come indicato dagli artt. 356 e 357;

– della disciplina sull’area web riservata per le notifiche non andate a buon fine, come previsto dall’art. art. 359;

– delle norme sulla certificazione dei debiti tributari e dei debiti contributivi e per premi assicurativi, come risulta dagli artt. 363 e 364;

– delle norme in materia di diritto societario, tra le quali quelle che prevedono i nuovi assetti organizzativi societari funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi, come indicato dagli artt. 375, 377 – 379;

– delle disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, come risulta dagli artt. 385 – 388.

Tuttavia, la maggior parte delle novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza entreranno in vigore dal 15/8/2020.

Le principali novità che entreranno in vigore da tale data sono:

– le nuove definizioni indicate dall’art. 2 quali, ad esempio, la nozione di crisi, di insolvenza, di impresa minore, di gruppo di imprese;

– la procedura di allerta, gli indicatori della crisi e gli indici significativi, necessari per intercettare tempestivamente la crisi e per intervenire prima che la stessa sfoci in insolvenza;

– le misure premiali per l’imprenditore che segnali tempestivamente la crisi;

– la procedura di composizione della crisi e l’istituzione dei nuovi organismi di composizione istituiti presso le Camere di Commercio;

– l’introduzione di nuovi istituti di composizione della crisi, come il concordato minore per i piccoli imprenditori e professionisti;

– la nuova disciplina del concordato preventivo in continuità diretta e indiretta;

– la nuova disciplina della liquidazione giudiziale, che sostituisce la procedura fallimentare, con estensione dei poteri del curatore;

– la nuova disciplina del concordato e della liquidazione giudiziale del gruppo di imprese.

E’ prevista, infine, una disciplina transitoria, all’art. 390, secondo la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, vale a dire fino al 14/8/2020, sono soggetti alla previgente disciplina.

Comunicazione dei dati delle fatture

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 87 del 5/7/2017, ha fornito chiarimenti operativi in merito alle modalità di comunicazione dei dati delle fatture.

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l’Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la risoluzione n. 87/E” riporta il comunicato stampa del 5/7/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

La citata risoluzione chiarisce che:
– i dati delle fatture devono essere riportati per “competenza”, per cui, la prima comunicazione, il cui invio è in scadenza il prossimo 18/9/2017, deve riportare i dati delle fatture emesse nel primo semestre 2017, facendo riferimento alla data di emissione, e i dati delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali registrate nel medesimo periodo, facendo riferimento alla data di registrazione;
– per quanto riguarda le bollette doganali, le informazioni che identificano il fornitore extracomunitario devono essere riportate nei registri IVA, per cui anche i campi “IdPaese” e “IdCodice” della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati; si evidenzia che, per il solo anno 2017, è consentito compilare detti campi in modo semplificato;
– la comunicazione può essere regolarizzata anche oltre i 15 giorni dalla scadenza fissata per l’invio, avvalendosi del ravvedimento operoso.

Esecuzione delle sentenze tributarie

È stato pubblicato il provvedimento relativo alla garanzia che il con­tribuente deve prestare nei seguenti casi:

  • se imposto dal giudice, nel caso di contenziosi in materia di rimborso e a seguito di sentenza di condanna non definitiva per somme superiori a 10.000 euro;
  • se vi è richiesta di sospensione di esecuzione dell’atto o della sentenza.

La garanzia può essere prestata mediante titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata da un’impresa com­mer­ciale previo benestare dell’ente creditore.

Nei gruppi societari con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore ai 250 milioni di euro, l’obbligo può essere adempiuto mediante assunzione del debito ad opera della controllante.

La garanzia, per le liti da rimborso, cessa al termine del nono mese successivo alla for­ma­zione del giudicato o all’estinzione del processo, anche se la sentenza del grado suc­ces­sivo è di segno opposto, come nel caso del contribuente che vince in primo grado ma soccombe nel secondo.

Nel caso di sospensiva sull’atto e/o sulla sentenza, la garanzia cessa decorsi nove mesi dal deposito del provvedimento che definisce il giudizio sfavorevole al contribuente. In ogni caso la garanzia cessa al deposito della sentenza favorevole al contribuente.

Il contribuente deve adempiere entro tre mesi dalla formazione del giudicato o dall’estinzione del processo, oppure entro tre mesi dal deposito della sentenza che definisce la fase di giudizio nella quale è chiesta la sospensione.

L’escussione della garanzia deve avvenire entro sei mesi dal decorso dei tre, entro cui deve provvedere il contribuente.

Non hanno effetto per l’ente impositore gli eventuali mancati pagamenti dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente ed è esclusa la preventiva escus­sione del debitore principale.