Novità per le dichiarazioni Intrastat

L’Agenzia delle Entrate con un recente provvedimento ha dato indicazioni circa la riduzione degli elementi informativi contenuti nei modelli INTRASTAT, a decorrere dal 1/1/2018, secondo le prescrizioni dell’art. 50 del D.L. n. 331/93, come modificato dal D.L. n. 244/2016.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni e di servizi si prevede:

  • l’abolizione dei modelli INTRA trimestrali;
  • la valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili;
  • l’innalzamento della soglia di acquisti trimestrali (da 50.000,00 a 200.000,00 euro per gli acquisti di beni e da 50.000,00 a 100.000,00 per gli acquisti di servizi) al di sopra della quale sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità̀ mensile.

Per quanto riguarda le cessioni di beni e di servizi si prevede:

  • il mantenimento dei modelli INTRA esistenti, nonché́ la conferma della soglia di 50.000,00 euro per definire la periodicità̀ mensile o trimestrale ai fini della presentazione degli elenchi riepilogativi;

l’innalzamento della soglia a 100.000,00 euro trimestrali al di sopra della quale è richiesta la compilazione dei dati statistici per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni.

Insinuazione al passivo del credito dello studio associato

Una delle questioni sulle quali la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi nell’ambito della sfera applicativa dell’art. 2751-bis n. 2 del RD 267/42, è quella relativa alla possibilità di ammettere la natura privilegiata al credito per compensi professionali, anche se il credito è stato azionato da uno studio associato.
Sul tema, si è espressa di recente Cass. 16446/2017, secondo la quale, riprendendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 6285/2016), la domanda di ammissione allo stato passivo per un credito proveniente da uno studio associato lascia presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui è derivato quel credito, e dunque l’insussistenza dei presupposti per l’insinuazione in via privilegiata.
Viene fatta salva, però, la prova che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista (in via esclusiva o prevalente) e sia di pertinenza dello stesso, anche se formalmente richiesto dall’associazione (e non dal singolo professionista che ha reso la prestazione). Al ricorrere di tale ipotesi, segue l’indagine sul concreto espletamento della prestazione, in considerazione altresì della dimensione dell’associazione professionale, e il riconoscimento del privilegio rispetto al credito o alla parte di esso per il quale è stata data dalla parte la suddetta prova.

Disposizioni attuative per le Branch exemption

Un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (n. 165138 del 28/8/2017) ha stabilito le modalità attuative del regime di branch exemption di cui all’art. 168-ter del TUIR, cioè il regime di esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti.

Regime transitorio per le stabili organizzazioni già esistenti

Per le stabili organizzazioni già esistenti, l’opzione può essere esercitata anche nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo d’imposta successivo al 7/10/2015, vale a dire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2017 per i soggetti cd. “solari”, con effetto dallo stesso periodo d’imposta.

Principio “all in, all out”

L’opzione ha effetto nei confronti di tutte le stabili organizzazioni dell’impresa esistenti al momento dell’esercizio, nonché per quelle costituite successivamente senza che sia necessaria una nuova opzione.

Recapture delle perdite pregresse

Il meccanismo di recapture delle perdite pregresse si sostanzia nella tassazione dei redditi della stabile organizzazione sino a concorrenza delle perdite che la stessa ha “trasferito” alla casa madre nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di efficacia dell’opzione e che quest’ultima ha utilizzato.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che:

  • le operazioni volte ad anticipare il conseguimento di perdite prima dell’esercizio dell’opzione, ovvero volte a posticipare la realizzazione di utili dopo l’esercizio dell’opzione, rientrano nella normativa antiabuso di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000;
  • la parte delle perdite fiscali non utilizzata dalla casa madre non concorre a formare le perdite riportabili dalla stessa;
  • il recapture delle perdite pregresse avviene non in modo globale, ma Stato per Stato; per ciascuna giurisdizione estera si assume, ai soli fini del recapture, che esista una stabile organizzazione anche se divisa in più siti produttivi, il cui reddito o perdita è rappresentato dalla sommatoria dei redditi e delle perdite delle varie stabili organizzazioni presenti in questo territorio.

Coordinamento con la disciplina cfc

Per le stabili organizzazioni ubicate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in assenza delle esimenti previste dalla disciplina CFC, il reddito della branch è determinato secondo le disposizioni dell’art. 167 del TUIR, dopo avere attribuito alla branch gli utili e le perdite come se fosse un’entità separata.

Novità per le professioni regolamentate

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) è entrata in vigore dal 29.8.2017.

Fra le principali novità vi sono quelle riguardanti le professioni cosiddette regolamentate.

Novità per le professioni regolamentate

  • al professionista incombe un obbligo in tema di comunicazione di oneri informativi, relativamente al grado di complessità dell’incarico, a tutti gli eventuali oneri prospettabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione, ai dati della polizza assicurativa professionale, e del preventivo di massima sui compensi da fornirsi “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale”;
  • in tema di assicurazione professionale viene previsto l’inserimento, ferma la libertà delle parti, di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività della copertura stessa.

I professionisti iscritti a Ordini e Collegi, inoltre, devono indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.

Novità per gli avvocati

Con la L. 124/2017 è stato abrogato il riferimento alla “richiesta” del cliente ai fini del rilascio della comunicazione della “prevedibile” misura del costo della prestazione. Pertanto, tale comunicazione, che deve essere resa in forma scritta, ora diventa obbligatoria per l’avvocato – al pari delle altre professioni regolamentate – indipendentemente dalla richiesta del cliente stesso.

La L. 124/2017 interviene, inoltre, in tema di associazioni tra avvocati e di società tra avvocati.

Riflessi contabili del leasing

La recente legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) ha fornito la definizione del contratto di locazione finanziaria come lo strumento con il quale la banca o l’intermediario finanziario “si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene … ovvero … l’obbligo di restituirlo”.
Alla luce di tale intervento normativo il legislatore dovrebbe modificare le norme che disciplinano il trattamento contabile del leasing, prevedendo la rilevazione all’attivo dello stato patrimoniale dell’utilizzatore dei beni detenuti in forza del contratto di leasing e la contestuale rilevazione di un debito nel passivo (secondo il cosiddetto metodo finanziario), mentre l’attuale trattamento contabile (cosiddetto metodo patrimoniale) inficia la chiarezza del bilancio, dovendosi ricostruire l’indebitamento in via extracontabile, e comporta altresì distorsioni sul conto economico, in quanto i canoni di leasing comprendono anche la componente finanziaria che, tuttavia, sono contabilizzati unitariamente nell’area gestionale.

Irretroattività del privilegio avente collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili

Con sentenza n. 176 del 13/7/2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 23, comma 39, del DL n. 98/2011.

Secondo la Corte Costituzionale sono gli effetti retroattivi della norma sopra indicata a comportare la violazione della Costituzione.

L’art. 23, comma 39, del DL 98/2011 ha modificato l’art. 2776 del codice civile prevedendo che i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia “di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi”, siano “collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente” del medesimo art. 2776 cod. civ..

Secondo la Corte Costituzionale la citata norma, se applicata retroattivamente, ha l’effetto di comportare un’indebita “ingerenza sullo svolgimento del processo esecutivo e di orientamento della soddisfazione dei crediti tributari in favore dello Stato a detrimento del legittimo affidamento nella soddisfazione dei propri crediti riposto dagli altri creditori, senza che sussistano motivi imperativi di interesse generale che lo giustifichino”.

La sentenza della Consulta pone un punto fermo in tutti quei casi in cui vi siano procedure concorsuali ancora aperte, fornendo un’interpretazione che “salva” soprattutto le procedure di concordato preventivo a rischio di risoluzione.

Nuove percentuali di imponibilità per dividendi e plusvalenze su partecipazioni

Con recente provvedimento, in seguito alla riduzione dell’aliquota IRES al 24%, è aumentata al 58,14% la percentuale di imponibilità:
• di dividendi e plusvalenze per i soggetti non imprenditori e per gli imprenditori soggetti ad IRPEF;
• degli utili percepiti dagli enti non commerciali.
Attraverso l’introduzione della percentuale di imponibilità del 58,14% viene quindi mantenuta l’invarianza del livello di tassazione complessivo dei dividendi e delle plusvalenze per effetto della citata riduzione dell’aliquota IRES del 24% dal 2017.
Dividendi
Con l’approvazione del suddetto provvedimento, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%:
• gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione assimilati detenuti da persone fisiche non nell’esercizio di impresa;
• gli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute da persone fisiche nell’esercizio di impresa, da società in nome collettivo e da società in accomandita semplice.
Restano ancora valide le percentuali di imponibilità:
• del 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2007;
• del 49,72% per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 fino all’esercizio in corso al 31/12/2016.
Dividendi percepiti da enti non commerciali
Se il percettore degli utili è un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità dei dividendi passa dal 77,78% al 100%.
Plusvalenze
Per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni qualificate, la nuova quota di imponibilità è sempre del 58,14%, come per i dividendi.
Per quelle realizzate in regime di impresa con i requisiti per l’applicazione della cosiddetta participation exemption, esse concorrono alla formazione del reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare, con una percentuale di esenzione del 41,86%.
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate dall’1/1/2018.

Locazioni brevi e obblighi degli intermediari

Il recente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto dalla recente manovra correttiva (art. 4 del DL 50/2017) in materia di locazioni brevi.  In particolare sono state individuate le modalità con cui gli “intermediari” debbono effettuare la comunicazione dei dati e la ritenuta sulle locazioni brevi.
Si ricorda, infatti, che il DL 50/2017 ha previsto che gli intermediari immobiliari ed i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto coloro che cercano un immobile con coloro che dispongono di unità immobiliari da locare, devono, per quanto riguarda i contratti di locazione breve e assimilati, quali le sublocazioni e locazioni del comodatario:
– comunicare i dati dei contratti conclusi per il loro tramite, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto;
– effettuare la ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi, ove incassino il canone o il corrispettivo o intervengano nel pagamento.
La ritenuta va operata all’atto del pagamento e successivamente versata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il codice tributo istituito con la recente risoluzione entro il giorno 16 del mese successivo.
Da ultimo, il provvedimento precisa che per “corrispettivo lordo” della locazione breve si intende “l’ammontare dovuto dal conduttore sulla base del contratto”.

Comunicazione dei dati delle fatture

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 87 del 5/7/2017, ha fornito chiarimenti operativi in merito alle modalità di comunicazione dei dati delle fatture.

Come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”? È possibile integrare e rettificare la comunicazione dei “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento? Sono alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti e dalle associazioni di categoria in merito alla trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, a cui l’Agenzia fornisce risposte e chiarimenti con la risoluzione n. 87/E” riporta il comunicato stampa del 5/7/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

La citata risoluzione chiarisce che:
– i dati delle fatture devono essere riportati per “competenza”, per cui, la prima comunicazione, il cui invio è in scadenza il prossimo 18/9/2017, deve riportare i dati delle fatture emesse nel primo semestre 2017, facendo riferimento alla data di emissione, e i dati delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali registrate nel medesimo periodo, facendo riferimento alla data di registrazione;
– per quanto riguarda le bollette doganali, le informazioni che identificano il fornitore extracomunitario devono essere riportate nei registri IVA, per cui anche i campi “IdPaese” e “IdCodice” della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati; si evidenzia che, per il solo anno 2017, è consentito compilare detti campi in modo semplificato;
– la comunicazione può essere regolarizzata anche oltre i 15 giorni dalla scadenza fissata per l’invio, avvalendosi del ravvedimento operoso.

Nuovi limiti nelle compensazioni di crediti fiscali

Il Decreto Legge n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017, introduce nuove limitazioni in materia di compensazione dei crediti fiscali.

In particolare:
-viene ridotta la soglia annua rilevante ai fini dell’apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione cd. “orizzontale” i crediti per le imposte sui redditi e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l’IRAP, per le ritenute alla fonte e per i crediti IVA, sia annuali che trimestrali. Tale soglia passa da 15.000 a 5.000 euro;
-la compensazione dei crediti IVA per importo superiore a 5.000 euro annui può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
-è previsto l’obbligo di presentazione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dei modelli F24 da parte di soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni cd. “orizzontali”, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.