Novità su dividendi e plusvalenze su partecipazioni qualificate

La legge di bilancio 2018 andrà ad uniformare il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze cosiddetti “qualificati” a dividendi e plusvalenze di natura non qualificata, prevedendo anche per tali fattispecie la tassazione rispettivamente con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva del 26%.
Il nuovo regime dei capital gain, a differenza di quello relativo ai dividendi, non entrerà in vigore dal 2018, ma dal 2019.
Si segnala, inoltre, che viene prevista anche la proroga della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, ai sensi dell’art. 5 della L. 448/2001, con versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%.
Per effetto delle suddette novità, verrà meno l’obbligo di tenere distinte le plus/minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, che confluiranno, pertanto, in un’unica “massa” e potranno essere compensate tra di loro, anche se venissero applicati i regimi del risparmio amministrato e gestito. Tale regola sembrerebbe applicabile anche per le minusvalenze pregresse riportate in avanti anche se non è stata prevista un’apposita disciplina transitoria in merito.
Da ultimo, si segnala che verrà prevista una disciplina transitoria secondo la quale, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1/1/2018 al 31/12/2022, sarà possibile applicare le “vecchie regole”.

Novità per le comunicazioni dati fatture

La legge di conversione del D.L. n. 148 del 16/10/201 contiene, tra l’altro, alcune novità riguardanti la comunicazione dei dati delle fatture che di seguito si illustrano.
Disapplicazione delle sanzioni per le comunicazioni dei dati delle fatture relative al 1° semestre 2017
Viene prevista la disapplicazione delle sanzioni amministrative per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati corretti siano trasmessi entro il 28/2/2018.
La disposizione riguarda sia la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 che quella opzionale di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 127/2015.
Periodicità della comunicazione e riduzione del suo contenuto
Viene riconosciuta la facoltà di trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza semestrale limitando i dati forniti ed inoltre di comunicare i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300,00 euro registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6 del DPR 695/96.
Esoneri dalla comunicazione dei dati delle fatture
Vengono previsti esoneri dalla comunicazione dei dati delle fatture per le amministrazioni pubbliche relativamente ai dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e per i produttori agricoli situati nelle zone montane, anche se tale esonero risulta già previsto dall’art. 21 del DL 78/2010.

Note di variazione in caso di procedure concorsuali infruttuose

La Corte di Giustizia UE si è recentemente pronunciata in merito alle regole di emissione delle note di credito IVA da parte del fornitore in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente.
Quadro normativo
L’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972 prevede che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo di una cessione o prestazione, l’emissione della nota di credito da parte del fornitore sia subordinata al verificarsi dell’infruttuosità di una procedura concorsuale.
Dapprima la legge di stabilità 2016 aveva modificato tale disposizione, anticipando la possibilità di emissione della nota di credito all’apertura della procedura concorsuale, ma tale modifica è venuta meno con la legge di bilancio 2017.
Inammissibilità del termine stabilito dalla norma nazionale
Con sentenza del 23/11/2017 la Corte di Giustizia UE ha affermato che uno Stato membro non può prevedere che, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo, la detrazione dalla base imponibile IVA sia subordinata al verificarsi dell’infruttuosità di una procedura concorsuale la cui durata può superare anche 10 anni. Un simile termine determina, infatti, per i soggetti passivi, uno svantaggio in termini di liquidità rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri.
Sebbene la normativa europea ammette che gli Stati membri stabiliscano regole proprie ai fini della variazione in diminuzione dell’IVA in caso di mancato pagamento del corrispettivo, tuttavia il meccanismo di riduzione della base imponibile non può essere limitato al punto da compromettere la neutralità dell’IVA.
Secondo la Corte potrebbe essere sufficiente consentire l’emissione della nota di variazione in presenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato.
Normativa fallimentare
Per completezza va tuttavia osservato che la legge fallimentare prevede che:
– il curatore, nel programma di liquidazione, deve obbligatoriamente indicare il termine entro il quale sarà completato il realizzo dell’attivo, che non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento, salvo situazioni particolari;
– il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione, senza giustificato motivo, costituisce una giusta causa di revoca del curatore.

Estinzione del debito fiscale mediante accollo

Un recente documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 140 del 15/11/2017, prende posizione circa un fenomeno che ha avuto notevole sviluppo negli ultimi tempi, vale a dire l’accollo di debiti di imposta e la successiva compensazione con crediti fiscali dell’accollante.
L’Agenzia delle Entrate sostiene che non è valido il pagamento di debiti d’imposta a seguito di accollo, ove l’accollante li paga tramite compensazione con un proprio credito, in quanto la compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, può avvenire solo tra i medesimi soggetti.
Nel caso venga effettuata la compensazione:
– l’accollato risponde delle sanzioni da tardivo/omesso versamento, nella misura del 30% o del 15%;
– l’accollante risponde delle sanzioni da indebita compensazione, che possono essere del 30% oppure nella misura dal 100% al 200% in dipendenza dell’esistenza o meno il credito d’imposta.
La risoluzione, in ragione dell’obiettiva incertezza normativa, afferma che non verranno sanzionate le compensazioni effettuate mediante accollo precedenti alla pubblicazione della risoluzione stessa, a patto che il credito compensato sia esistente e utilizzabile.
Si rileva che l’Agenzia delle Entrate nulla dice in riferimento ad altri due aspetti connessi all’accollo fiscale mediante compensazione:
– l’eventuale integrazione, ad opera dell’accollante e, se del caso, dell’accollato a titolo di concorso, del reato di indebita compensazione;
– l’elusione della disciplina della cessione del credito tributario, qualora l’accollante paghi il debito dell’accollato tramite un credito acquistato da terzi, che, per varie ragioni, non erano in grado di “monetizzarlo”.

Indetraibilità iva fattura con descrizione generica

Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 23384 del 6/10/2017) non è detraibile l’iva relativa ad una fattura di acquisto se la descrizione indicata è generica e la documentazione a supporto dell’operazione è parimenti generica e, comunque, non sufficiente per dimostrare natura, qualità e quantità dei beni o dei servizi acquistati.
La Corte di Cassazione ha precisato inoltre che:
– la normativa comunitaria impone l’indicazione in fattura dell’entità e della natura dei servizi forniti, nonché della data di effettuazione o di ultimazione della prestazione di servizi;
– l’Amministrazione finanziaria, da parte sua, deve considerare anche le informazioni complementari fornite dal soggetto passivo sottoposto a verifica e non limitarsi ad esaminare la sola fattura.
Si rileva che la suddetta pronuncia della Corte di Cassazione è una delle poche che tratta direttamente la questione della genericità delle fatture ai fini iva.
Va infine ricordato che nel settore delle imposte dirette è stato sancito che una fattura dettagliata e completa rappresenta un buon supporto probatorio che può legittimare la deducibilità dei costi, ma quest’ultima può essere riconosciuta anche a fronte di altra documentazione idonea allo scopo e non eccessivamente generica.

Rottamazione cartelle fai da te

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con un comunicato stampa del 6/11/2017, ha presentato il progetto digitale “Fai D.A. te” (dove D.A. è l’acronimo di Definizione Agevolata), tramite il quale è possibile visualizzare l’elenco delle cartelle rottamabili e presentare on line la domanda di definizione dall’area libera del sito senza necessità di PIN e password.
È sufficiente accedere al sito, cliccare sul link presente nella pagina dedicata alla definizione agevolata 2017 e compilare il modulo che appare sullo schermo con dati anagrafici, di domiciliazione e di contatto, indicando anche l’indirizzo email dove ricevere la convalida della richiesta.
Per le istanze riguardanti i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 occorre cliccare sul link presente nella pagina dedicata alla definizione agevolata 2017 e compilare il modulo che appare sullo schermo. Dopo aver inserito i dati anagrafici, è necessario indicare un indirizzo email di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. Il servizio, poi, richiede di inserire i riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si vogliono “rottamare” e di allegare i documenti di riconoscimento (documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Dopo aver visionato il riepilogo dei dati, sarà infine possibile indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate.
Da ultimo, si invia il modello di definizione.
I contribuenti ai quali è stata respinta la domanda di adesione alla definizione agevolata 2016, perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, possono presentare una domanda di regolarizzazione (modello DA-R) utilizzando il servizio “Fai D.A. te”. Si può ottenere la comunicazione delle somme dovute, già ricevuta in occasione della risposta negativa. Quindi bisogna accedere alla sezione dedicata alla “regolarizzazione delle istanze respinte”, compilare e inviare la domanda di regolarizzazione delle istanze respinte.
Il nuovo servizio online può essere utilizzato anche da chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017. Si può richiedere, sempre allegando i documenti di riconoscimento, la copia della comunicazione delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento, accedendo nell’apposita sezione dedicata alle “rate scadute e nuovo termine al 30 novembre”.

Nuova rottamazione delle cartelle

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha fornito sul proprio sito Internet i seguenti chiarimenti.
Nuova rottamazione per carichi relativi al 2017
Relativamente alla nuova rottamazione dei carichi pendenti, affidati all’Agente della riscossione dal 1/1 al 30/9/2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
• il contribuente che intende aderire deve presentare entro il 15/5/2018 la richiesta di adesione compilando il modello DA-2017 e presentandolo agli uffici o inviandolo alla casella PEC della Direzione Regionale delle Entrate di riferimento;
• entro il 31/3/2018 l’Agenzia comunicherà i carichi affidati dagli enti entro il 30/9/2017 per i quali non risulta notificata la relativa cartella di pagamento;
• entro il 30/6/2018 l’Agenzia invierà la comunicazione con l’importo da versare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello.
Proroga a novembre 2017 delle rate non pagate
Relativamente alla proroga al 30/11/2017 delle rate non pagate, scadute a luglio e settembre 2017, relative alla precedente rottamazione dei ruoli, è stato precisato che:
• anche chi ha pagato in maniera insufficiente le prime due rate beneficia della proroga, potendo integrare i versamenti;
• è possibile utilizzare i medesimi bollettini di pagamento a suo tempo inviati dall’Agente della Riscossione;
• effettuati i versamenti delle rate dovute fino a novembre 2017, il contribuente dovrà rispettare le scadenze del suo piano di rateizzazione indicate al momento dell’adesione alla definizione agevolata che fissa l’eventuale quarta rata ad aprile 2018 e la quinta e ultima a settembre 2018.
Si segnala, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha approvato la modulistica necessaria per fruire della riammissione alla rottamazione dei ruoli per i debitori ai quali è stato notificato un diniego basato sul mancato pagamento di rate in scadenza al 31/12/2016, riguardanti dilazioni dei ruoli in essere al 24/10/2016.
Dal punto di vista procedurale:
• entro il 31/12/2017 occorre presentare il modello;
• entro il 31/3/2018 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo delle rate non onorate, che hanno causato il diniego;
• entro il 31/5/2018 il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla riammissione, deve pagare le rate non onorate;
• entro il 31/7/2018 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme per la rottamazione dei ruoli;
• i versamenti delle somme dovute per la rottamazione devono essere effettuati in unica soluzione entro settembre 2018, o in tre rate scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018.

Principali novità della Legge di bilancio 2018

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Ddl. relativo al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2018.

Le principali misure di carattere fiscale, stando alla bozza del provvedimento, sarebbero le seguenti:

  • il rinvio dell’IRI, che, in assenza di una norma di decorrenza specifica, avrebbe dovuto applicarsi dal 2017 in via opzionale agli imprenditori individuali e alle società di persone commerciali; la possibilità di aderire al nuovo regime slitterebbe al 2018, escludendo, quindi, per il periodo d’imposta in corso la possibilità di accedere alla tassazione separata del reddito d’impresa con l’aliquota del 24%;
  • le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica negli edifici;
  • la proroga della disciplina di super e iper-ammortamenti con riduzione, nel caso di super ammortamenti, dal 40% al 30% della maggiorazione del costo d’acquisto dei beni strumentali;
  • la proroga della Nuova Sabatini per le PMI;
  • l’introduzione di un nuovo incentivo per l’occupazione giovanile;
  • la (ennesima) riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, detenuti al di fuori dal regime d’impresa;
  • l’introduzione, dal 2018, di un’imposta di bollo del 2 per mille sulle comunicazioni alla clientela relative al valore delle polizze di assicurazioni rivalutabili di cui al ramo vita I;
  • l’eliminazione, dall’1/1/2019, della distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate ai fini dell’imposizione dei capital gain realizzati da soggetti che non svolgono attività di impresa, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% a tutte le plusvalenze finanziarie che costituiscono redditi diversi;
  • l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati secondo tale scansione temporale:

– dall’1.7.2018, per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.;

– dall’1.1.2019, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi (incluse le relative variazioni) effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soli soggetti in regime “forfetario” o in regime “di vantaggio”.

Per i soggetti passivi IVA, dal 2019 sarebbe inoltre previsto:

– il beneficio della riduzione di due anni dei termini di accertamento, per coloro che garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti al di sopra di 500,00 euro;

– l’abolizione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza

È stato approvato in via definitiva il Disegno di legge contenente la “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”.
La delega, che dovrà tener conto della normativa dell’Unione europea, dovrà essere esercitata entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
Fra le principali novità, si segnalano le seguenti:
– la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
– l’eliminazione della dichiarazione di fallimento d’ufficio;
– l’introduzione di una definizione dello stato di crisi, inteso come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, accanto alla nozione di insolvenza;
– l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore con caratteristiche di particolare celerità;
– l’attribuzione della legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa;
priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, purché venga assicurato un miglior soddisfacimento dei creditori, rispetto alla liquidazione giudiziale;
riduzione di durata e costi delle procedure concorsuali attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo anche ai compensi dei professionisti;
– specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale;
– istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali;
– l’introduzione di procedure di allerta e composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, per incentivare l’emersione anticipata della crisi e agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori; il motore di tali procedure sarà un apposito organismo istituito presso le Camere di commercio;
– l’estensione dei casi di srl obbligate alla nomina dell’organo sindacale, anche monocratico, o del revisore a quelle che, per due esercizi consecutivi, hanno superato i due milioni di euro di attivo patrimoniale o di ricavi dalle vendite e prestazioni, o le dieci unità di dipendenti occupati in media durante il periodo amministrativo.

Approvati nuovi indicatori al posto degli studi di settore

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le attività per le quali saranno approvati i primi 70 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che sostituiranno i corrispondenti studi di settore e parametri contabili.

I suddetti indici saranno applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2017.

Gli ISA saranno elaborati per ciascun settore economico e saranno così suddivisi:

  • 29 indici per il settore del commercio (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all’ingrosso di mobili, ecc.);
  • 17 indici per il comparto dei servizi (carrozzieri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici, ecc.);
  • 15 indici per il settore delle manifatture (fabbricazione di articoli da viaggio, borse, fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma, ecc.);
  • 9 indici per i professionisti (disegnatori grafici, ingegneri, geometri, amministratori di condomini, fisioterapisti ed esercenti altre attività paramediche, psicologi, studi legali, ecc.).

Entro il mese di gennaio 2018 saranno individuate ulteriori attività per le quali verranno approvati i relativi ISA nel corso di tale anno con la finalità di coinvolgere, a regime, l’intera platea dei soggetti interessati dagli studi di settore.