Nota integrativa e nuove informazioni da fornire

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) ha introdotto una disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche e la formulazione delle nuove norme ha sollevato, da subito, problemi interpretativi e applicativi, a causa soprattutto della scarsa chiarezza.
Assonime, con una circolare del 22/2/2019, ha analizzato la suddetta nuova disciplina.
Gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 riguardano enti non commerciali e imprese.
Enti non commerciali
Le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori, le associazioni, le ONLUS e le fondazioni, che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche amministrazioni, con i soggetti ad esse assimilati, con società controllate da Pubbliche amministrazioni, comprese le società quotate e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, comprese le società quotate e le società da loro partecipate, devono pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque quelle relative a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.
Imprese
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati devono pubblicare tali importi nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, ove esistente.
Gli obblighi di pubblicazione sopra indicati non sussistono se gli importi ricevuti sono inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.
A parere di Assonime tale soglia va riferita al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento, a prescindere dal numero di atti con i quali il beneficio è stato erogato.
Si precisa che, in seguito al recente c.d. decreto semplificazione (DL 135/2018, convertito in L. 12/2019), viene stabilito che, “per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato”, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie, a condizione che venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Pertanto, in seguito a tale recente novità normativa, le imprese non dovranno più indicare nella Nota integrativa l’entità dei singoli aiuti, ma solo dichiararne l’esistenza, rinviando per i dettagli all’apposito Registro.
Costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1/1/2018.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, l’obbligo di pubblicazione doveva essere adempiuto entro il 28/2/2019, mentre per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare gli obblighi vanno rispettati a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2018.
Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo, Assonime ritiene che, con riferimento alle imprese:
– la nuova disciplina dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici e/o liberalità e non alle somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture e che il riferimento agli “incarichi retribuiti” andrebbe inteso come rivolto esclusivamente a eventuali incarichi che esulino dall’esercizio tipico dell’attività dell’impresa;
– vanno esclusi dall’obbligo di pubblicazione le misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito dallo Stato, nonché i vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi, sono ricevuti in applicazione di un regime di aiuti, cioè sono accessibili a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati.
Assonime ritiene poi che la disciplina riguardi esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, restando escluse quelle riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati e alle istituzioni europee.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione da parte delle imprese “comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi“.

Riforma delle procedure concorsuali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 14/2019, attuativo della Legge n. 155/2017, è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza che ha riformato le norme riguardanti le procedure concorsuali.

La nuova disciplina entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 15/8/2020.

Vi sono tuttavia alcune norme che invece entrano in vigore il 16/3/2019, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come indicato nell’art. 389 del D.Lgs. 14/2019 e si tratta:

– della disciplina sulla competenza territoriale per le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che viene individuata in relazione al centro degli interessi principali del debitore, come previsto dagli artt. 27 comma 1 e 350;

– delle norme sull’istituzione e funzionamento dell’Albo degli incaricati all’esercizio delle funzioni di gestione e di controllo, come indicato dagli artt. 356 e 357;

– della disciplina sull’area web riservata per le notifiche non andate a buon fine, come previsto dall’art. art. 359;

– delle norme sulla certificazione dei debiti tributari e dei debiti contributivi e per premi assicurativi, come risulta dagli artt. 363 e 364;

– delle norme in materia di diritto societario, tra le quali quelle che prevedono i nuovi assetti organizzativi societari funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi, come indicato dagli artt. 375, 377 – 379;

– delle disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, come risulta dagli artt. 385 – 388.

Tuttavia, la maggior parte delle novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza entreranno in vigore dal 15/8/2020.

Le principali novità che entreranno in vigore da tale data sono:

– le nuove definizioni indicate dall’art. 2 quali, ad esempio, la nozione di crisi, di insolvenza, di impresa minore, di gruppo di imprese;

– la procedura di allerta, gli indicatori della crisi e gli indici significativi, necessari per intercettare tempestivamente la crisi e per intervenire prima che la stessa sfoci in insolvenza;

– le misure premiali per l’imprenditore che segnali tempestivamente la crisi;

– la procedura di composizione della crisi e l’istituzione dei nuovi organismi di composizione istituiti presso le Camere di Commercio;

– l’introduzione di nuovi istituti di composizione della crisi, come il concordato minore per i piccoli imprenditori e professionisti;

– la nuova disciplina del concordato preventivo in continuità diretta e indiretta;

– la nuova disciplina della liquidazione giudiziale, che sostituisce la procedura fallimentare, con estensione dei poteri del curatore;

– la nuova disciplina del concordato e della liquidazione giudiziale del gruppo di imprese.

E’ prevista, infine, una disciplina transitoria, all’art. 390, secondo la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, vale a dire fino al 14/8/2020, sono soggetti alla previgente disciplina.

Di proroga in proroga

Con l’ennesimo comunicato stampa diramato il 27/2/2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è alla firma il DPCM che dispone le seguenti proroghe:
– al 30 aprile 2019 il termine del 28 febbraio 2019 per trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. “spesometro”) relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l’invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018;
– al 30 aprile 2019 il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio e febbraio 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica (cd. “esterometro”);
– al 10 aprile 2019 il termine per l’invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2018;
– al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, il termine del 16 aprile 2019 per il versamento dell’Iva relativa ai primi tre mesi del 2019 da parte dei soggetti passivi che, tramite l’uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop;
– al 31 maggio 2019 il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019, rientranti nell’ambito applicativo dell’“esterometro”, da parte dei soggetti passivi che, tramite l’uso di interfacce elettroniche, facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop.
Inoltre, sempre in data 27/2/2019, l’Agenzia delle Entrate ha emanato un ulteriore provvedimento con il quale viene disposta la proroga all’8/3/2019, in luogo del 28/2/2019, del termine entro cui gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2018 dal condominio, con riferimento:
– agli interventi di recupero edilizio effettuati sulle parti comuni condominiali;
– agli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali;
– all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La concessione di tutte queste proroghe che arrivano al limite delle scadenze originarie, annunciate mediante comunicati rendono assai ardua la vita dei protagonisti della vita fiscale e soprattutto quella dei professionisti tant’è che alcune sigle sindacali dei commercialisti hanno manifestato l’intenzione di indire uno sciopero della categoria per fine aprile prossimo.

Nuovi obblighi per gli organi di controllo

Il nuovo Codice della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 14/2/2019 ed entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta, ad eccezione di alcune disposizioni che entreranno in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Tra le principali novità riguardanti amministratori e sindaci che saranno applicabili dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione vi sono nuovi obblighi in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alla società di revisione.
I suddetti soggetti sono ora tenuti a:
– verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione;
– segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi. Qualora l’impresa non adotti adeguati rimedi successivamente alla segnalazione giunta dall’organo di controllo, quest’ultimo sarà tenuto ad attivare la procedura di allerta “esterna”, attraverso una segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa. Si evidenzia che la tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi rappresenta una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo.
Vi sono poi alcune misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente un’istanza di composizione assistita della crisi all’organismo di composizione, oppure direttamente la domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Tali misure premiali sono le seguenti:
– riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione;
– riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza all’organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa;
– riduzione della metà, nell’ambito dell’eventuale procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi;
– possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l’organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al P.M.;
– inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti i casi in cui si attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti;
– non punibilità penale per tutti i reati di bancarotta, per fatti antecedenti l’assunzione tempestiva dell’iniziativa e sempreché il danno sia di speciale tenuità;
– previsione – ai fini penali – di una circostanza attenuante qualora il danno non sia di speciale tenuità, ma comunque di ammontare non superiore a 2 milioni di euro e risulti all’atto dell’apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che consenta il soddisfacimento di almeno un 1/5 dell’ammontare dei crediti chirografari.
E’ stato inoltre riformulato l’art. 2477 del codice civile che modifica i presupposti in presenza dei quali sarà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata.
Tale adempimento, in particolare, sarà necessario qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o abbia superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di cui al presente punto cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia stato superato alcuno dei suddetti limiti.
Le società cui si applicano tali nuove norme hanno nove mesi di tempo dall’entrata in vigore delle stesse per adeguare, ove necessario, l’atto costitutivo o lo statuto. Le nuove norme entreranno in vigore, come previsto nelle norme transitorie e finali di cui all’art. 389, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal 16 marzo 2019.

Chiarimenti sul regime forfetario

L’Agenzia delle Entrate, nel corso del recente Telefisco, ha fornito alcuni chiarimenti sul regime forfetario riguardanti, in particolare, il passaggio tra regimi, il possesso di partecipazioni in società a responsabilità limitata ed il superamento della soglia di ricavi e compensi di euro 65.000.
PASSAGGIO TRA REGIMI
Il contribuente che ha optato per il regime di contabilità ordinaria può applicare il regime agevolato dal 2019, nel caso in cui abbia i requisiti necessari, in quanto il vincolo triennale derivante dall’opzione viene meno.
Per il contribuente in regime di contabilità semplificata, invece, il passaggio al regime forfetario può avvenire a prescindere dal decorso del triennio di durata dell’opzione in quanto “il contribuente passa da un regime naturale ad altro regime naturale”.
POSSESSO DI PARTECIPAZIONI IN SRL
Una delle cause di esclusione dal regime forfetario è il controllo di una società a responsabilità limitata che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma individuale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per accedere al regime agevolato dal 2019, è necessario che la partecipazione di controllo sia stata ceduta entro il 31/12/2018, dovendosi rimuovere tale causa ostativa nell’anno precedente a quello di applicazione del regime.
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI RICAVI E COMPENSI
Nel caso di superamento della soglia di ricavi e compensi di euro 65.000, è stato confermato che tale situazione determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo e indipendentemente dalla misura dello sforamento.

Sanzioni per tardiva emissione fattura elettronica

Nel recente Telefisco è stato chiarito che la riduzione della sanzione prevista nel periodo transitorio nel caso in cui la fattura elettronica sia trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica successiva a quella di riferimento, non si applica in relazione all’eventuale tardivo versamento dell’imposta dovuta.
Nel periodo transitorio del primo semestre 2019, esteso, per i soggetti passivi IVA mensili sino al 30/9/2019, pur restando ferme le attuali disposizioni che prevedono che la fattura immediata debba essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione, vengono azzerate o ridotte le sanzioni, nell’ipotesi in cui la trasmissione, pur tardiva, sia eseguita entro i termini, rispettivamente, della liquidazione periodica di riferimento o di quella successiva.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito a Telefisco che nell’ipotesi in cui un’operazione sia effettuata da un soggetto passivo IVA “mensile” il 21/2/2019 e il documento venga trasmesso al Sistema di Interscambio il 13/4/2019, vale a dire oltre il termine per la liquidazione periodica di febbraio, ma entro quella successiva, la disposizione agevolativa relativa alla riduzione delle sanzioni è applicabile esclusivamente sulle sanzioni relative alla tardiva emissione della fattura, ma non a quelle previste per l’omesso versamento dell’imposta. Naturalmente in tale fattispecie resta la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.
La ratio della riduzione delle sanzioni nel periodo transitorio è connessa, infatti, con l’intento di non differire l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, riducendo gli effetti dei possibili ritardi di trasmissione conseguenti a problematiche tecniche. Per tale motivo essa non può avere influenza sui termini di versamento che restano ancorati all’esigibilità dell’imposta.
In sostanza, quindi, il soggetto passivo dovrebbe generare la fattura nel momento in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi si considera effettuata, inserendo tale data all’interno del file fattura, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate in altra occasione.
Se, per qualsiasi motivo, la fattura venisse trasmessa, oppure emessa, successivamente, seppur entro i termini sopra descritti, si renderebbe applicabile l’azzeramento o l’attenuazione delle sanzioni per effetto delle disposizioni previste dall’art. 10 del DL 119/2018.
Lo stesso soggetto passivo, pur non avendo ancora trasmesso il documento, dovrebbe peraltro considerare che, in seguito all’effettuazione dell’operazione, l’imposta risulta esigibile e, quindi, deve essere computata nella liquidazione periodica di riferimento.
Da un punto di vista pratico ciò potrebbe comportare la conseguenza che, al fine di prevenire l’applicazione delle sanzioni, il soggetto passivo verserebbe l’imposta in anticipo rispetto alla data di trasmissione della fattura.
L’impostazione fornita dall’Amministrazione finanziaria spinge ad emettere, e trasmettere, la fattura elettronica entro i termini della liquidazione periodica cui si riferisce l’operazione; in caso contrario, infatti, si dovrebbe fare ricorso al ravvedimento operoso, applicando differentemente la sanzione per il ritardo di emissione rispetto a quella per l’omesso versamento.

Definizione dei processi verbale di constatazione

Con un recente provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità attuative per la definizione dei processi verbali di constatazione di cui al decreto legge sulla “pace fiscale” e sono stati altresì istituiti i codici tributo per i relativi pagamenti.
I processi verbali di constatazione consegnati al contribuente entro il 24/10/2018 possono essere definiti se si accettano integralmente i rilievi ivi indicati e si ottiene il solo stralcio di interessi e sanzioni.
Si deve trattare di violazioni in tema di imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute, addizionali e contributi previdenziali.
La definizione viene inibita in caso di notifica, al 24/10/2018, di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio.
Se i rilievi concernono diversi periodi d’imposta, il contribuente può scegliere quali definire, a condizione che venga accettato qualsiasi rilievo su tutti i tributi inerenti all’annualità oggetto di definizione.
Si ritiene che:
– se l’accertamento è stato notificato entro il 24/10/2018, e riguarda uno o più periodi d’imposta oggetto di un precedente verbale, la definizione è ammessa per le restanti annualità, a prescindere dal fatto che l’accertamento sia stato oggetto di adesione o sia stato impugnato;
– se l’accertamento è stato notificato dopo il 24/10/2018, non osta alla definizione, anche se riguardasse tutti i periodi d’imposta oggetto del verbale.
Nel caso in cui alcuni rilievi contenuti nel verbale siano stati ravveduti la definizione avviene per i restanti.
Ai fini dell’adesione al verbale, sono irrilevanti gli accadimenti successivi al 24/10/2018; pertanto, salvo il perfezionamento di atti di adesione o la formazione di giudicati, il verbale rimane definibile anche se il contribuente ha presentato ricorso contro l’accertamento, istanza di adesione o memorie successive al verbale; sono parimenti irrilevanti eventuali atti istruttori degli uffici, quali inviti a comparire e questionari.
Non sono stati approvati modelli dichiarativi appositi per la definizione del verbale.
Entro il 31/5/2019 occorre presentare la dichiarazione o le dichiarazioni inerenti all’imposta oggetto di rilievo, quindi il modello UNICO/REDDITI, IRAP, IVA, 770 ed è necessario barrare la casella “Correttiva nei termini”, anche se si tratta di omessa dichiarazione.
Entro la medesima data è necessario pagare la prima rata o tutte le somme.
I termini di accertamento delle annualità oggetto di verbali definibili sino al 31/12/2015 sono prorogati di due anni

Riporto delle perdite per i soggetti Irpef

Con la Legge di bilancio 2019 viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF.
In primo luogo viene equiparato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria prevedendo lo scomputo delle perdite dal solo reddito d’impresa e, in secondo luogo, viene introdotto il principio, già in essere per le società di capitali, in base al quale le perdite sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, nel limite dell’80% del reddito imponibile, senza limitazioni temporali.
Le modifiche operano con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017, cioè dal periodo d’imposta 2018.
Si sottolinea che, al fine di porre rimedio a tutti i casi di emersione di (anche rilevanti) perdite non riportabili, a partire dall’anno 2017, di soggetti in regime di contabilità semplificata transitati al criterio di cassa a causa della impossibilità di rilevare le rimanenze al termine del periodo d’imposta, per tali soggetti sono state elaborate apposite disposizioni transitorie.
La prima disposizione transitoria consente di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 e risultante dalla dichiarazione dei redditi. La quota di perdita dell’anno 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
– nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
La seconda disposizione transitoria limita, rispetto alla soglia dell’80%, la deducibilità delle perdite che si producono nel 2018 e 2019; quindi per le imprese minori:
– le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

Definizione saldo e stralcio

La Legge di bilancio 2019 introduce un altro condono molto atteso dai contribuenti in difficoltà finanziaria: la sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.
La definizione si riferisce ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Si evidenzia che Solamente i ruoli beneficiano della sanatoria rimanendo esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, a meno che il ruolo non sia stato già formato e consegnato entro il 31/12/2017.
I soggetti beneficiari della suddetta agevolazione sono esclusivamente persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000 euro; sono pertanto esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo, si deve trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive rimanendo esclusi dalla definizione in esame gli importi che derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta o che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come nel caso di spese detraibili e di oneri deducibili non adeguatamente documentati.
Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS come la Gestione Artigiani e Commercianti e la Gestione separata ex L. 335/95.
La sanatoria consente di pagare la cartella di pagamento usufruendo dello stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora, corrispondendo:
– il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500 euro;
– il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500 euro e fino a 12.500 euro;
– il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500 euro e fino a 20.000 euro.
Va pagato comunque l’aggio di riscossione, parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.
Fra i soggetti che possono utilizzare la sanatoria risultano automaticamente compresi i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione prevista dalla Legge sulla crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012); talli soggetti dovranno pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi.
La procedura inizia con l’apposita domanda che il debitore dovrà presentare all’Agente della riscossione entro il 30/4/2019 in cui viene manifestata la volontà di definizione indicando i carichi che si intende fare rientrare nella sanatoria, potendo la definizione essere anche parziale.
Entro il 31/10/2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione.
L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli; si evidenzia che non possono essere proseguite azioni esecutive né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.
Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati con l’ISEE, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi.
Per quanto riguarda i versamenti, gli importi dovuti vanno corrisposti in base alle seguenti rate:
– 35% con scadenza 30/11/2019;
– 20% con scadenza 31/3/2020;
– 15% con scadenza il 31/7/2020;
– 15% con scadenza il 31/3/2021;
– 15% con scadenza il 31/7/2021.
A decorrere dal 1/12/2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.
Vi è anche la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30/11/2019.
Il mancato, tardivo, insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora; tuttavia un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.
L’istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.
Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione, opponga il diniego, i debiti sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora.

Estensione del regime forfetario

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario, mentre rimane invariata la restante disciplina del regime come, per esempio, la modalità di determinazione del reddito, l’imposizione sostitutiva nella misura del 5% per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, l’esclusione da IVA, la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, la riduzione dei contributi previdenziali.
Dal 1 gennaio 2019 possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, ad euro 65.000, risultando eliminati i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (euro 5.000) e per beni strumentali (euro 20.000).
La causa ostativa relativa al possesso di partecipazioni viene modificata e non possono acceder al regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
– partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
– controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Rispetto alla precedente versione è stato aggiunto il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.
La causa ostativa relativa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene anch’essa modificata e non possono accedere al regime forfetario i soggetti la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono pertanto più limitazioni circa l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti.
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dal 1 gennaio 2019 e la nuova soglia di ricavi/compensi unitamente alle riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.