Definizione saldo e stralcio

La Legge di bilancio 2019 introduce un altro condono molto atteso dai contribuenti in difficoltà finanziaria: la sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati.
La definizione si riferisce ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
Si evidenzia che Solamente i ruoli beneficiano della sanatoria rimanendo esclusi gli avvisi bonari successivi alla liquidazione della dichiarazione, a meno che il ruolo non sia stato già formato e consegnato entro il 31/12/2017.
I soggetti beneficiari della suddetta agevolazione sono esclusivamente persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000 euro; sono pertanto esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo, si deve trattare solo di imposte sui redditi, IVA, IRAP e imposte sostitutive rimanendo esclusi dalla definizione in esame gli importi che derivano da atti impositivi, quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta o che emergono dal controllo formale della dichiarazione, come nel caso di spese detraibili e di oneri deducibili non adeguatamente documentati.
Rientrano anche i contributi dovuti dagli iscritti alle Casse professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS come la Gestione Artigiani e Commercianti e la Gestione separata ex L. 335/95.
La sanatoria consente di pagare la cartella di pagamento usufruendo dello stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora, corrispondendo:
– il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500 euro;
– il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500 euro e fino a 12.500 euro;
– il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500 euro e fino a 20.000 euro.
Va pagato comunque l’aggio di riscossione, parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio.
Fra i soggetti che possono utilizzare la sanatoria risultano automaticamente compresi i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione prevista dalla Legge sulla crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012); talli soggetti dovranno pagare solo il 10% dell’imposta e altri interessi.
La procedura inizia con l’apposita domanda che il debitore dovrà presentare all’Agente della riscossione entro il 30/4/2019 in cui viene manifestata la volontà di definizione indicando i carichi che si intende fare rientrare nella sanatoria, potendo la definizione essere anche parziale.
Entro il 31/10/2019 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell’istanza non rientrino nella definizione.
L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli; si evidenzia che non possono essere proseguite azioni esecutive né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.
Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati con l’ISEE, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettua un controllo sui medesimi.
Per quanto riguarda i versamenti, gli importi dovuti vanno corrisposti in base alle seguenti rate:
– 35% con scadenza 30/11/2019;
– 20% con scadenza 31/3/2020;
– 15% con scadenza il 31/7/2020;
– 15% con scadenza il 31/3/2021;
– 15% con scadenza il 31/7/2021.
A decorrere dal 1/12/2019 si applicano gli interessi di rateizzazione al tasso del 2% annuo.
Vi è anche la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 30/11/2019.
Il mancato, tardivo, insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora; tuttavia un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli.
L’istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate.
Quanto corrisposto a seguito della rottamazione dei ruoli è considerato un acconto ai fini della definizione in esame, ma in nessun caso si ha il diritto alla restituzione di quanto già corrisposto.
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riscontrato il difetto dei requisiti per fruire della definizione, opponga il diniego, i debiti sono automaticamente inclusi nella rottamazione dei ruoli, con stralcio di soli sanzioni e interessi di mora.

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