Responsabilità del sostituito nel caso di ritenuta operata ma non versata

Recentemente la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 del 12/4/2019, ha affermato il seguente principio: “nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 DPR n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute“.
Nella fattispecie il sostituto d’imposta operava la ritenuta sul corrispettivo, ma non provvedeva al relativo versamento; il sostituito, incassato il corrispettivo al netto della ritenuta, scomputava la medesima in sede di dichiarazione.
In seguito a controllo formale della dichiarazione il sostituito riceveva la cartella di pagamento per la riscossione della ritenuta, in quanto considerato solidalmente responsabile con il sostituto d’imposta per l’omesso versamento della ritenuta stessa. L’Ufficio, infatti, riteneva applicabile nella fattispecie la previsione dell’art. 35 del DPR 602/73 secondo il del quale, “quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido“.
Poiché in materia di solidarietà per omesso versamento di ritenute regolarmente operate dal sostituto d’imposta ma non versate vi erano due orientamenti contrastanti si è resa necessaria la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite.
I giudici rilevano che il soggetto passivo dell’imposta è il sostituito, in quanto il sostituto ha solo la facoltà di intervenire nel processo e da questo principio, deriva “la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta; un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, …. e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa …”. Ne consegue, pertanto, che il dovere di versare la ritenuta d’acconto spetta solo al sostituto e trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa previsto dall’art. 64, comma 1, del DPR n. 600/73 e tale principio è coerente con il disposto dell’art. 35 del DPR 602/73 secondo cui vi è solidarietà tra sostituto e sostituito solo se il sostituto non ha effettuato né le ritenute, né il versamento.

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