Definizione dei processi verbale di constatazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione dei PVC con la recente circolare n. 7 del 9/4/2019.

Ai fini della definizione in parola è necessario, innanzitutto, che vi sia un verbale consegnato al contribuente entro la data del 24/10/2018, emesso dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, ed è altresì necessaria l’accettazione integrale dei rilievi; la convenienza della definizione consiste nello stralcio delle sanzioni irrogabili e degli interessi.

L’adesione alla sanatoria comporta la presentazione, entro il prossimo 31/5/2019, di una dichiarazione integrativa relativa all’imposta di riferimento (quindi modello UNICO/REDDITI, IVA, IRAP, 770) e l’effettuazione del versamento di tutte le somme o della prima rata; a tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha già istituito i relativi codici tributo

Si evidenzia che l’avviso di accertamento o l’invito all’adesione notificati entro il 24/10/2018 precludono la definizione.

Per quanto riguarda le violazioni definibili, a parere dell’Agenzia delle Entrate, risultano definibili le sole violazioni che danno luogo a sanzioni contestate unitamente all’accertamento, rimanendo escluse le violazioni che danno luogo a liquidazione automatica ed a controllo formale della dichiarazione.

Sono oggetto di definizione le annualità per le quali non è intervenuta la decadenza alla data del 31/12/2018.

Il contribuente può scegliere quante e quali annualità definire, ma, all’interno dell’annualità che si intende definire, è necessario procedere alla definizione per tutte le violazioni constatate per ogni tributo.

Se c’è stato un accertamento relativamente ad un tributo o ad una annualità oggetto del verbale, il contribuente può definire tributi ed annualità non raggiunte da accertamento.

Per quanto riguarda l’aspetto dichiarativo, al fine di consentire l’abbinamento con il verbale, la dichiarazione va presentata barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Occorre integrare la dichiarazione originariamente presentata con i maggiori imponibili e/o le maggiori imposte, tenendo sempre in considerazione le deduzioni dal reddito e le detrazioni d’imposta.

Se emerge un minor credito, è necessario ridurne l’entità anche nelle dichiarazioni successive, ravvedendo la violazione da dichiarazione inesatta. Ove il verbale evidenzi una minor perdita, è necessario presentare, sempre entro il 31/5/2019 e barrando la casella “Correttiva nei termini”, le dichiarazioni degli anni successivi ove la perdita è stata utilizzata a scomputo dei maggiori imponibili.

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