Definizione delle liti pendenti

Con la recente circolare n. 6 del 1/4/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi aspetti concernenti la definizione delle liti pendenti, il cui termine per il pagamento del dovuto, o della prima rata, e per la presentazione di apposita domanda scadrà il prossimo 31/5/2019, salvo proroghe.

Rientrano nella definizione i giudizi relativamente ai quali il ricorso introduttivo di primo grado è stato notificato entro il 24/10/2018.

A tale data il processo doveva essere pendente, per cui non dovevano essere decorsi i termini per l’appello, il ricorso per Cassazione o per la riassunzione in rinvio. Si rammenta che I suddetti termini sono sospesi per nove mesi, se scadono dal 24/10/2018 al 31/7/2019.

La pendenza della lite deve sussistere anche nel momento di presentazione della domanda di definizione.

I processi definibili sono quelli tributari in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate; se il ricorso è stato notificato solo al concessionario della riscossione, la lite non è definibile.

La definizione ha ad oggetto solo gli atti impositivi, rimanendo esclusi gli avvisi di liquidazione e i ruoli derivanti da omesso versamento di tributi dichiarati.

Appare esclusa dalla definizione anche la lite su sole sanzioni da omesso versamento di imposte dichiarate, trattandosi di atto di riscossione.

Per quanto riguarda il costo della definizione:

– se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, è dovuto il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;

– se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in secondo grado, è dovuto il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;

– se c’è stata soccombenza del contribuente, sono dovute tutte le imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;

– se il processo è iscritto nel primo grado di giudizio, è dovuto il 90% delle imposte, ma è necessario che la costituzione in giudizio sia avvenuta entro il 24/10/2018;

– se, al 24/10/2018, il processo pendeva in sede di rinvio oppure erano pendenti i termini per la riassunzione, è dovuto il 90% delle imposte;

– se il contribuente è stato vincitore in tutti i gradi di merito e, al 19/12/2018, il processo pende in Cassazione, si ha lo stralcio del 95% delle imposte, ma è necessario che vi sia stata l’integrale soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in tutti i pregressi gradi di giudizio.

Se oggetto di lite è un accertamento su perdite d’impresa, viene concessa la possibilità di definizione affrancando la perdita, cioè pagando l’imposta virtuale in base alle percentuali indicate.

Ove la lite riguardi solo sanzioni non collegate al tributo, la definizione si perfeziona con il pagamento del 15% se il contribuente ha vinto il ricorso al 24/10/2018, con il pagamento del 40% negli altri casi. Se si tratta di sanzione collegata al tributo, la definizione non comporta alcun versamento se il tributo è definito per essere, ad esempio, stato pagato in autoliquidazione.

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