Note di variazione in diminuzione e termine ultimo per la loro emissione
Con un recente chiarimento (risposta interpello n. 55 del 14/2/2019) l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la mancata emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 nei termini previsti pregiudica il recupero dell’IVA, anche nel caso di procedura concorsuale o esecutiva.
Risulta pertanto necessario, al fine di evitare la suddetta conseguenza, conoscere la data che attesta l’infruttuosità della procedura, in quanto costituisce il momento a partire dal quale è possibile operare la variazione in diminuzione.
Si rammenta che la nota deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è manifestato il presupposto che consente la variazione; a tal fine, in vista dell’imminente scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA, è opportuno monitorare le procedure chiuse nel 2018, provvedendo a emettere la relativa nota di variazione.
Vale la pena di evidenziare che se la nota di variazione non viene emessa entro tale termine, non è ammesso il recupero dell’IVA assolta mediante presentazione di una dichiarazione IVA integrativa a favore.
L’Agenzia delle Entrate ricorda poi quali sono i termini a partire dai quali è possibile emettere la nota di variazione nel caso di procedure concorsuali.
Si ricorda infine che, con la dichiarazione IVA 2019, si possono recuperare anche i crediti derivanti da procedure concluse nel 2016, a condizione che la variazione, per la quale non opera il limite annuale previsto dall’art. 26, sia eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA.
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