Note di variazione in diminuzione e termine ultimo per la loro emissione

Con un recente chiarimento (risposta interpello n. 55 del 14/2/2019) l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la mancata emissione di una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 nei termini previsti pregiudica il recupero dell’IVA, anche nel caso di procedura concorsuale o esecutiva.

Risulta pertanto necessario, al fine di evitare la suddetta conseguenza, conoscere la data che attesta l’infruttuosità della procedura, in quanto costituisce il momento a partire dal quale è possibile operare la variazione in diminuzione.

Si rammenta che la nota deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è manifestato il presupposto che consente la variazione; a tal fine, in vista dell’imminente scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA, è opportuno monitorare le procedure chiuse nel 2018, provvedendo a emettere la relativa nota di variazione.

Vale la pena di evidenziare che se la nota di variazione non viene emessa entro tale termine, non è ammesso il recupero dell’IVA assolta mediante presentazione di una dichiarazione IVA integrativa a favore.

L’Agenzia delle Entrate ricorda poi quali sono i termini a partire dai quali è possibile emettere la nota di variazione nel caso di procedure concorsuali.

Si ricorda infine che, con la dichiarazione IVA 2019, si possono recuperare anche i crediti derivanti da procedure concluse nel 2016, a condizione che la variazione, per la quale non opera il limite annuale previsto dall’art. 26, sia eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA.

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito è protetto da reCAPTCHA, ed è soggetto alla Privacy Policy e ai Termini di utilizzo di Google.