Nota integrativa e nuove informazioni da fornire
La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017) ha introdotto una disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche e la formulazione delle nuove norme ha sollevato, da subito, problemi interpretativi e applicativi, a causa soprattutto della scarsa chiarezza.
Assonime, con una circolare del 22/2/2019, ha analizzato la suddetta nuova disciplina.
Gli obblighi previsti dalla L. 124/2017 riguardano enti non commerciali e imprese.
Enti non commerciali
Le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori, le associazioni, le ONLUS e le fondazioni, che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche amministrazioni, con i soggetti ad esse assimilati, con società controllate da Pubbliche amministrazioni, comprese le società quotate e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, comprese le società quotate e le società da loro partecipate, devono pubblicare, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque quelle relative a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.
Imprese
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse assimilati devono pubblicare tali importi nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, ove esistente.
Gli obblighi di pubblicazione sopra indicati non sussistono se gli importi ricevuti sono inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.
A parere di Assonime tale soglia va riferita al totale dei vantaggi economici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento, a prescindere dal numero di atti con i quali il beneficio è stato erogato.
Si precisa che, in seguito al recente c.d. decreto semplificazione (DL 135/2018, convertito in L. 12/2019), viene stabilito che, “per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato”, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie, a condizione che venga dichiarata nella Nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Pertanto, in seguito a tale recente novità normativa, le imprese non dovranno più indicare nella Nota integrativa l’entità dei singoli aiuti, ma solo dichiararne l’esistenza, rinviando per i dettagli all’apposito Registro.
Costituiscono oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1/1/2018.
Per quanto riguarda gli enti non commerciali, l’obbligo di pubblicazione doveva essere adempiuto entro il 28/2/2019, mentre per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno solare gli obblighi vanno rispettati a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2018.
Per quanto riguarda l’aspetto oggettivo, Assonime ritiene che, con riferimento alle imprese:
– la nuova disciplina dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici e/o liberalità e non alle somme ricevute come corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture e che il riferimento agli “incarichi retribuiti” andrebbe inteso come rivolto esclusivamente a eventuali incarichi che esulino dall’esercizio tipico dell’attività dell’impresa;
– vanno esclusi dall’obbligo di pubblicazione le misure generali fruibili da tutte le imprese e che rientrano nella struttura generale del sistema di riferimento definito dallo Stato, nonché i vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi, sono ricevuti in applicazione di un regime di aiuti, cioè sono accessibili a tutte le imprese che soddisfano determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati.
Assonime ritiene poi che la disciplina riguardi esclusivamente le risorse pubbliche nazionali, restando escluse quelle riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati e alle istituzioni europee.
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione da parte delle imprese “comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi“.
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