Riforma delle procedure concorsuali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 14/2019, attuativo della Legge n. 155/2017, è entrato in vigore il nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza che ha riformato le norme riguardanti le procedure concorsuali.

La nuova disciplina entrerà in vigore decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 15/8/2020.

Vi sono tuttavia alcune norme che invece entrano in vigore il 16/3/2019, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come indicato nell’art. 389 del D.Lgs. 14/2019 e si tratta:

– della disciplina sulla competenza territoriale per le procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che viene individuata in relazione al centro degli interessi principali del debitore, come previsto dagli artt. 27 comma 1 e 350;

– delle norme sull’istituzione e funzionamento dell’Albo degli incaricati all’esercizio delle funzioni di gestione e di controllo, come indicato dagli artt. 356 e 357;

– della disciplina sull’area web riservata per le notifiche non andate a buon fine, come previsto dall’art. art. 359;

– delle norme sulla certificazione dei debiti tributari e dei debiti contributivi e per premi assicurativi, come risulta dagli artt. 363 e 364;

– delle norme in materia di diritto societario, tra le quali quelle che prevedono i nuovi assetti organizzativi societari funzionali anche alla rilevazione tempestiva della crisi, come indicato dagli artt. 375, 377 – 379;

– delle disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, come risulta dagli artt. 385 – 388.

Tuttavia, la maggior parte delle novità introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza entreranno in vigore dal 15/8/2020.

Le principali novità che entreranno in vigore da tale data sono:

– le nuove definizioni indicate dall’art. 2 quali, ad esempio, la nozione di crisi, di insolvenza, di impresa minore, di gruppo di imprese;

– la procedura di allerta, gli indicatori della crisi e gli indici significativi, necessari per intercettare tempestivamente la crisi e per intervenire prima che la stessa sfoci in insolvenza;

– le misure premiali per l’imprenditore che segnali tempestivamente la crisi;

– la procedura di composizione della crisi e l’istituzione dei nuovi organismi di composizione istituiti presso le Camere di Commercio;

– l’introduzione di nuovi istituti di composizione della crisi, come il concordato minore per i piccoli imprenditori e professionisti;

– la nuova disciplina del concordato preventivo in continuità diretta e indiretta;

– la nuova disciplina della liquidazione giudiziale, che sostituisce la procedura fallimentare, con estensione dei poteri del curatore;

– la nuova disciplina del concordato e della liquidazione giudiziale del gruppo di imprese.

E’ prevista, infine, una disciplina transitoria, all’art. 390, secondo la quale i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019, vale a dire fino al 14/8/2020, sono soggetti alla previgente disciplina.

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