Riporto delle perdite per i soggetti Irpef

Con la Legge di bilancio 2019 viene modificato il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF.
In primo luogo viene equiparato il trattamento fiscale delle perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria prevedendo lo scomputo delle perdite dal solo reddito d’impresa e, in secondo luogo, viene introdotto il principio, già in essere per le società di capitali, in base al quale le perdite sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, nel limite dell’80% del reddito imponibile, senza limitazioni temporali.
Le modifiche operano con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017, cioè dal periodo d’imposta 2018.
Si sottolinea che, al fine di porre rimedio a tutti i casi di emersione di (anche rilevanti) perdite non riportabili, a partire dall’anno 2017, di soggetti in regime di contabilità semplificata transitati al criterio di cassa a causa della impossibilità di rilevare le rimanenze al termine del periodo d’imposta, per tali soggetti sono state elaborate apposite disposizioni transitorie.
La prima disposizione transitoria consente di recuperare la parte non compensata della perdita fiscale relativa al periodo d’imposta 2017 e risultante dalla dichiarazione dei redditi. La quota di perdita dell’anno 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in diminuzione dei redditi d’impresa conseguiti:
– nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l’intero importo che trova capienza in essi.
La seconda disposizione transitoria limita, rispetto alla soglia dell’80%, la deducibilità delle perdite che si producono nel 2018 e 2019; quindi per le imprese minori:
– le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
– le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa relativi al periodo d’imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

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