Estensione del regime forfetario

La legge di bilancio 2019 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario, mentre rimane invariata la restante disciplina del regime come, per esempio, la modalità di determinazione del reddito, l’imposizione sostitutiva nella misura del 5% per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività, l’esclusione da IVA, la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, la riduzione dei contributi previdenziali.
Dal 1 gennaio 2019 possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell’anno precedente, ad euro 65.000, risultando eliminati i limiti connessi al sostenimento di spese per lavoro dipendente (euro 5.000) e per beni strumentali (euro 20.000).
La causa ostativa relativa al possesso di partecipazioni viene modificata e non possono acceder al regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
– partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari;
– controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Rispetto alla precedente versione è stato aggiunto il riferimento alle imprese familiari, alle srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione.
La causa ostativa relativa allo svolgimento di attività di lavoro dipendente viene anch’essa modificata e non possono accedere al regime forfetario i soggetti la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Rispetto alla versione precedente della norma, non sussistono pertanto più limitazioni circa l’ammontare di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti.
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dal 1 gennaio 2019 e la nuova soglia di ricavi/compensi unitamente alle riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

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