Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande che vengono frequentemente proposte in materia di fatturazione elettronica.
Si segnalano alcuni dei chiarimenti più significativi.
– Il cessionario che abbia ricevuto una fattura per merce mai acquistata non potrà rifiutare il documento o contestarlo tramite il Sistema di Interscambio, potendo agire, in tal caso, soltanto mediante i mezzi tradizionali quali lettere, email, telefono, ecc.;
– Il Sistema di Interscambio consente di trasmettere fatture fuori campo IVA, sebbene la relativa emissione non sia obbligatoria in base al DPR 633/72. In tal caso il cedente/prestatore dovrà riportare il codice N2 nel campo relativo alla natura dell’operazione;
– Gli estremi delle dichiarazioni d’intento ricevute possono essere indicati in uno dei campi facoltativi della fattura elettronica riservati ai dati generali.
Per quanto riguarda i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario, viene chiarito che:
– essi non hanno l’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute; tuttavia, qualora decidano di comunicare ai fornitori un indirizzo telematico per la ricezione dei documenti, la fattura elettronica ricevuta andrà conservata elettronicamente;
– i soggetti di cui all’art. 27 del DL 98/2011 che nel corso dell’anno abbiano superato di oltre il 50% il limite di 30.000 euro di volume d’affari e abbiano già emesso in via facoltativa una fattura elettronica non soggetta ad IVA, dovranno emettere una nota di variazione elettronica con l’ammontare dell’imposta non addebitata nella fattura originaria.
L’Agenzia ha inoltre precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda le fatture emesse a partire dall’1/1/2019 e, poiché il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’emissione della fattura, sarà possibile gestire in formato analogico le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019.
Al contrario, dovranno essere gestite in formato elettronico eventuali note di variazione emesse nel 2019, ancorché relative a fatture emesse nel 2018 in formato cartaceo.
chiedo: perchè sui gestionali per la fatturazione elettronica viene calcolata l?iva sulla quota enasarco?
la quota Enasarco va calcolata sull’imponibile.
Una fattura passiva datata 2018 ma ricevuta nel gennaio 2019 tramite solo pec oppure nel sistema SDI posso calcolare nella liquidazione di dicembre 2018 oppure solo nel gennaio 2019??? devo utilizzare il registro sezionale per la detraibilità
Grazie risposta
Il DL 119/2018, recentemente convertito in legge, non consente per le cosiddette fatture a cavallo d’anno di “anticipare” la detrazione.
Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato solo nel 2019; nella fattispecie non è necessario un sezionale per la detraibilità dell’iva.
Cordiali saluti.