Differenze tra operazioni indicate in dichiarazione e quelle contenute negli spesometri

Al fine di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili l’Agenzia delle Entrate, con un recente provvedimento, ha definito le modalità con le quali mettere a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto fra il volume d’affari dichiarato dal contribuente stesso e i dati comunicati da quest’ultimo e dai suoi clienti attraverso lo “spesometro”.
Nei confronti dei contribuenti che, sulla base dei dati dello “spesometro”, appaiono aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito, il provvedimento prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta agli stessi una comunicazione a mezzo PEC o posta ordinaria, qualora l’indirizzo PEC del contribuente non sia attivo oppure non sia registrato nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
La comunicazione contiene i seguenti dati:
– codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
– numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
– codice atto;
– totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
– modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
La predetta comunicazione può essere consultata dal contribuente all’interno del suo “cassetto fiscale”, nel quale sono indicati i seguenti dati:
– protocollo identificativo e data d’invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
– somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24 colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35 colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione IVA;
– importo della somma delle operazioni relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA; cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso con lo “spesometro”;
– ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione IVA;
– dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA e consumatori finali;
– ammontare degli acquisti comunicati dai clienti soggetti passivi IVA;
– ammontare delle cessioni e prestazioni effettuate verso i consumatori finali comunicate dal contribuente stesso.
Il contribuente può, anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate e segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Da ultimo, il contribuente che intenda regolarizzare errori oppure omissioni può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
La regolarizzazione è ammessa anche se la violazione è già stata constatata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui il soggetto abbia avuto formale conoscenza, salvo che sia avvenuta la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento oppure sia stata ricevuta una comunicazione di irregolarità o l’esito del controllo formale.

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