Detassazione delle sopravvenienze nei concordati.
In una recente interrogazione parlamentare il Mef ha fornito un’interessante chiarimento riguardante il trattamento delle sopravvenienze attive nell’ambito dei
piani concordatari con “continuità indiretta” affermando che le sopravvenienze attive sono integralmente detassate se si verifica in capo al cedente/conferente il mancato proseguimento dell’attività di impresa.
L’interrogazione era la seguente: nell’ambito delle procedure concorsuali di concordato con continuità “esterna”, nelle quali la continuazione dell’attività aziendale è operata da un terzo e non direttamente dal debitore, le sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di debiti sono detassate totalmente (come avviene nei concordati preventivi liquidatori – cfr art. 88, comma 4-ter, Tuir) o solo parzialmente (come previsto nei casi di concordato di risanamento)?
La risposta del Mef è stata la seguente: con riguardo ai piani concordatari che prevedono la prosecuzione dell’attività aziendale, la legge fallimentare (art. 186-bis, Regio decreto 267/1942) distingue tra piani concordatari con “continuità interna diretta”, nei quali la prosecuzione dell’attività avviene a opera del debitore e piani concordatari con “continuità esterna o indiretta”, che prevedono la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione. In tali ipotesi, quindi, l’attività prosegue a opera di un soggetto terzo rispetto al debitore.
I piani concordatari con continuità diretta rientrano nel novero di quelli “non liquidatori”, per i quali, dunque, si applica la detassazione parziale delle eventuali sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio di debiti.
Per quanto riguarda, invece, i piani concordatari con continuità indiretta, rileva il proseguimento o meno dell’attività d’impresa in capo al cedente/conferente (continuità soggettiva): pertanto, se per effetto del piano, l’imprenditore cessa di essere tale, le eventuali sopravvenienze saranno integralmente detassate, dal momento che non potrà verificarsi l’utilizzo futuro delle perdite pregresse che il legislatore vuole evitare.
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