Presunzione di distribuzione di utili extracontabili all’amministratore

Benché non vi sia alcuna previsione normativa in tal senso, gli accertamenti effettuati nei confronti di società di capitali a ristretta base proprietaria sono contrassegnati dalla presunzione di distribuzione occulta tra i soci degli utili extra-bilancio conseguiti dalla società, che giustifica la loro ripresa a tassazione in capo ai soci stessi.
In tal senso si è formato un orientamento consolidato da parte della giurisprudenza di legittimità.
Muovendo dall’elemento della ristretta base societaria, talvolta l’Amministrazione trae presunzioni per giustificare la tassazione di ulteriori fattispecie reddituali, creando un sistema di presunzioni a catena.
La Corte di Cassazione, con una sua recente sentenza (n. 18643 del 13/7/2018), ha tuttavia sancito che, in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l’esistenza di una ristretta base societaria e la circostanza che il contribuente abbia rivestito la carica di amministratore della società a titolo gratuito non legittima la ripresa a tassazione di un presunto compenso percepito dal contribuente, che andrebbe ad aggiungersi alla presunta percezione di utili extracontabili.
Va rilevato che il diritto al compenso professionale da parte dell’amministratore si riferisce ad un rapporto autonomo, avente natura disponibile e, dunque, rinunciabile attraverso una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte dell’amministratore stesso.
L’art. 2389, comma 2, del codice civile stabilendo che i compensi dell’amministratore possono essere costituiti in tutto o in parte dagli utili, di fatto, consente alla rinuncia del compenso da parte dell’amministratore risultando tuttavia che l’importo del compenso venga iscritto nei libri contabili della società, in esecuzione di apposita delibera.
Se la prestazione resa dall’amministratore di una società è svolta senza un corrispettivo, l’Amministrazione finanziaria può ricostruire, su base presuntiva, i maggiori redditi percepiti dallo stesso per le prestazioni rese gratuitamente.
Ciò in quanto, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia “diffusa e sistematica” al compenso per le prestazioni professionali svolte costituisce un comportamento antieconomico e contrario alle elementari regole di ragionevolezza, che legittima l’accertamento nei confronti del professionista.

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